Art. 2 
 
  Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 
 
  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa  disposizione  dei
contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e
procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva
degli appalti,» sono soppresse; 
    b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta  l'art.  29  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  (Attuazione  delle  deleghe  in
          materia di occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla
          legge  14  febbraio  2003,  n.  30),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                
              «Art. 29 (Appalto). - 1.  Ai  fini  della  applicazione
          delle norme contenute nel presente titolo, il contratto  di
          appalto, stipulato e regolamentato ai  sensi  dell'articolo
          1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione
          di lavoro per la  organizzazione  dei  mezzi  necessari  da
          parte  dell'appaltatore,  che  puo'  anche  risultare,   in
          relazione alle esigenze dell'opera o del  servizio  dedotti
          in contratto, dall'esercizio  del  potere  organizzativo  e
          direttivo   nei   confronti   dei   lavoratori   utilizzati
          nell'appalto, nonche'  per  la  assunzione,  da  parte  del
          medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 
                
              2. In caso  di  appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che
          ha eseguito  il  pagamento  e'  tenuto,  ove  previsto,  ad
          assolvere gli obblighi del  sostituto  d'imposta  ai  sensi
          delle  disposizioni  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  puo'  esercitare
          l'azione di regresso nei confronti del coobbligato  secondo
          le regole generali. 
              3.  L'acquisizione   del   personale   gia'   impiegato
          nell'appalto a seguito di  subentro  di  nuovo  appaltatore
          dotato di propria struttura organizzativa e  operativa,  in
          forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
          o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano  presenti
          elementi di discontinuita' che  determinano  una  specifica
          identita'  di  impresa,   non   costituisce   trasferimento
          d'azienda o di parte d'azienda. 
              3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato  in
          violazione di quanto disposto dal comma  1,  il  lavoratore
          interessato puo' chiedere, mediante  ricorso  giudiziale  a
          norma  dell'art.  414  del  codice  di  procedura   civile,
          notificato anche soltanto al soggetto che ne ha  utilizzato
          la prestazione, la costituzione di un  rapporto  di  lavoro
          alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
          il disposto dell'art. 27, comma 2. 
              3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
          e 19, le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  non  trovano
          applicazione qualora il committente sia una persona  fisica
          che non esercita attivita' di impresa o professionale.».