Art. 2 
 
 
            SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016 
 
  1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 2, comma 4, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:
«Previa intesa e regolazione  dei  rapporti  finanziari  nelle  forme
previste dal  presente  comma,  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione, possono, in favore dei residenti  nei  propri  territori,
permettere l'accesso coordinato  al  SIA  e  alle  misure  locali  di
contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche
mediante   un   unico   modello   di   domanda   e    l'anticipazione
dell'erogazione del SIA unitariamente alla  prestazione  provinciale,
della quale non si  tiene  conto  in  sede  di  accesso  alla  misura
nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e
i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica
degli stessi e  del  rimborso  delle  anticipazioni  della  provincia
autonoma.»; 
  b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano
flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero
gli ambiti territoriali  in  caso  di  gestione  associata,  attivano
flussi informativi»; 
  c) all'art. 4, comma 3, lettera b),  punto  ii),  dopo  le  parole:
«deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti:
«, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di  persona  non
autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»; 
  d) all'art. 4, comma 3,  lettera  b),  punto  iv),  in  fine,  sono
aggiunte le seguenti parole: «,  fatti  salvi  gli  autoveicoli  e  i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;»; 
  e) all'art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o  uguale
a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»; 
  f) all'art. 4, comma  3,  lettera  c),  punto  iii),  in  fine,  e'
aggiunto il seguente periodo: «A  tal  fine  non  si  considerano  le
persone  non  autosufficienti  ovvero  inabili  al   lavoro   e   gli
studenti.»; 
  g) all'art. 5, comma 1,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Ai nuclei familiari composti  esclusivamente  da  genitore
solo e da figli minorenni, come definito ai fini  ISEE  e  risultante
nella DSU, e' attribuito mensilmente un  ammontare  di  ulteriori  80
euro.»; 
  h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
«, superati i quali il sostegno non potra' essere  richiesto  se  non
trascorsi almeno tre bimestri  dall'ultimo  beneficio  percepito.  In
caso di  revoca  del  beneficio,  e'  necessario  che  intercorra  un
medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca  e  l'eventuale
nuova richiesta.»; 
  i) all'art. 6, comma 1, nel  secondo  periodo,  le  parole:  «entro
sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento  del
primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro  la  fine  del
bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»; 
  l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore  comunica
per  via  telematica  ai  comuni  l'elenco»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «il Soggetto  attuatore  comunica  per  via  telematica  ai
comuni,  ovvero  agli  ambiti  territoriali  in  caso   di   gestione
associata, l'elenco».