Art. 4 ASDI 1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI prosegue nel 2017 e nelle successive annualita' secondo le modalita' di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni.