Art. 5 Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI 1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'ASDI, di cui all'art. 4, sono individuate nelle seguenti: a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, nonche' da quanto previsto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118 milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; b) quota parte delle risorse disponibili nel Fondo poverta', stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente accantonamento sulle risorse del Fondo poverta' a partire dall'anno 2018, al cui disaccantonamento si potra' procedere solo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio dell'andamento della spesa.