Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e  da
figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA  al
momento dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  per  l'intera
annualita' del beneficio. 
  2. L'INPS puo' procedere, secondo le indicazioni del Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali,   ad   inviare   comunicazioni
sull'entrata in vigore  dei  nuovi  criteri  per  l'accesso  al  SIA,
definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano  fatto  richiesta
del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la  cui
richiesta non sia stata accolta  per  effetto  dell'applicazione  dei
criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali
comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  che  provvede  al  rimborso  al  predetto
Istituto nel limite di 150 mila euro a  valere  sul  Fondo  poverta',
annualita' 2017.