IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2006  che  istituisce  un  codice  comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte  delle
persone; 
  Vista  la  direttiva  2010/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  20  ottobre  2010,  relativa   alle   formalita'   di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE; 
  Vista  la  legge  8  maggio  1971,  n.  831,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  sulle   facilitazioni   al   traffico
marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965; 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive  modificazioni,
recante disciplina della pesca marittima; 
  Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e  successive  modificazioni,
recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni,
recante norme concernenti l'attivita' di acquacoltura; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  successive  modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e  successive  modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della  nautica  da
diporto e del turismo nautico; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice
della navigazione e, in particolare, gli articoli 179 e 181; 
  Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre  1954,  n.  869,  recante
disciplina relativa ai diritti, compensi  e  proventi  percepiti  dal
personale dell'Amministrazione dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  17
dicembre 2012, n.  221,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
crescita del Paese; 
  Visto in particolare, l'art. 8, comma  11,  ultimo  capoverso,  del
citato decreto-legge che prevede che il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai
formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola  gli  adempimenti
cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla  pesca,  alla
navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre  categorie
di navi adibite a servizi particolari; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio  2012  n.  4,  e  successive
modificazioni, recante misure per il  riassetto  della  normativa  in
materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della  legge  4
giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto  e  attuazione
della direttiva 2003/44/CE; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
-navigazione marittima - e, in particolare l'art. 380; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni, di approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 14  luglio  1965,  n.  963,  concernente  la
disciplina della pesca marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  1998,
n.  445,  e  successive   modificazioni,   recante   norme   per   la
semplificazione amministrativa nel settore della pesca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, e successive modificazioni, recante regolamento
di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la circolare  n.  16  protocollo  DEM3/1823  della  direzione
generale per le infrastrutture della navigazione marittima e  interna
in  data  19  luglio  2002  recante  disciplina   dell'attivita'   di
bunkeraggio nei porti marittimi; 
  Visto il decreto del Ministero della  Marina  mercantile  9  giugno
1992, recante attuazione dell'ultimo comma dell'art. 179  del  codice
della navigazione, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10  luglio
1992, n. 161; 
  Vista la nota protocollo numero  7776  del  18  maggio  2010  della
direzione generale per il  trasporto  marittimo  e  per  via  d'acque
interne recante formalita' di arrivo e partenza  per  navi  destinate
esclusivamente a noleggio per finalita' turistiche e navi da  diporto
estere adibite a noleggio; 
  Vista la nota protocollo  numero  49502  del  20  maggio  2010  del
Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  recante
formalita' di arrivo e partenza per navi destinate  esclusivamente  a
noleggio per finalita' turistiche e navi da diporto estere adibite  a
noleggio; 
  Vista la nota protocollo numero 14646  del  30  agosto  2013  della
direzione generale per il  trasporto  marittimo  e  per  via  d'acque
interne recante formalita' di arrivo e partenza  per  navi  destinate
esclusivamente a noleggio per finalita' turistiche e navi da  diporto
estere adibite a noleggio; 
  Ritenuto necessario,  nell'ottica  della  semplificazione  e  della
standardizzazione  degli  adempimenti  di  arrivo  e  partenza,  dare
attuazione all'art. 179 del codice della navigazione e  all'art.  380
del relativo regolamento di esecuzione-parte marittima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto regola gli adempimenti di arrivo e  partenza
delle unita' addette ai servizi  locali,  alla  pesca  professionale,
all'acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato  o  in
conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari. 
  2. Gli adempimenti di cui al comma 1  sono  svolti  con  l'adottato
formulario FAL di cui all'allegato I del presente decreto.