Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: 
  a) arrivo e partenza: gli adempimenti di cui agli  articoli  179  e
181 del codice della navigazione; 
  b) autorita' marittima: gli uffici di cui all'art.  16  del  codice
della navigazione; 
  c) actual time of arrival: orario effettivo di arrivo di  una  nave
in porto, di seguito ATA; 
  d) actual time of departure: orario effettivo di  partenza  di  una
nave dal porto, di seguito ATD; 
  e) estimated time of arrival: tempo stimato di arrivo in porto,  di
seguito ETA; 
  f) estimated time of  departure:  tempo  stimato  di  partenza  dal
porto, di seguito ETD; 
  g) formulario:  modulistica  di  arrivo  e  partenza  delle  unita'
addette ai servizi locali, unita'  addette  all'acquacoltura,  unita'
addette alla pesca professionale, unita' addette alla navigazione  da
diporto o di uso privato o  in  conto  proprio  e  unita'  addette  a
servizi particolari; 
  h)  porto   base:   porto   del   territorio   nazionale   indicato
espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorita'
marittima del medesimo porto, da  esibire  unitamente  alla  nota  di
informazione prevista dall'art. 179 del codice della navigazione; 
  i) port management information system: sistema informativo  per  la
gestione amministrativa delle  attivita'  portuali  di  cui  all'art.
14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  196,  di  seguito
PMIS; 
    l) unita' addette ai servizi locali: unita' destinate ai  servizi
di bunkeraggio, unita' destinate ai servizi ecologici o ad  attivita'
connesse alle operazioni di allibo, draghe limitatamente alla  durata
del servizio di escavazione,  gru  flottanti,  bettoline,  pontoni  e
galleggianti, unita' destinate ai servizi di rimorchio in  regime  di
concessione, unita' destinate  ad  altri  servizi  tecnico-nautici  e
altre unita' addette al servizio del porto di  cui  all'art.  66  del
codice  della  navigazione  e  all'art.  60   del   regolamento   per
l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel
caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio  in  una  zona  di
mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza  del  capo
del circondario marittimo; 
  m) unita'  addette  all'acquacoltura:  qualsiasi  unita'  destinata
all'attivita' di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4; 
  n)  unita'  addette  alla  pesca  professionale:  qualsiasi  unita'
destinata all'attivita' di cui all'art. 2 del decreto  legislativo  9
gennaio 2012, n. 4; 
    o) unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato  o
in conto proprio: qualsiasi  unita'  destinata  alla  navigazione  da
diporto,  alla  navigazione  privata  o  alla  navigazione  in  conto
proprio; 
    p) unita' addette a  servizi  particolari:  unita'  destinate  ad
assistenza  alle  piattaforme   off-shore   quando   svolgono   detta
assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese  nel  raggio
di sessanta miglia dal porto base.