Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) arrivo e partenza: gli adempimenti di cui agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione; b) autorita' marittima: gli uffici di cui all'art. 16 del codice della navigazione; c) actual time of arrival: orario effettivo di arrivo di una nave in porto, di seguito ATA; d) actual time of departure: orario effettivo di partenza di una nave dal porto, di seguito ATD; e) estimated time of arrival: tempo stimato di arrivo in porto, di seguito ETA; f) estimated time of departure: tempo stimato di partenza dal porto, di seguito ETD; g) formulario: modulistica di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, unita' addette all'acquacoltura, unita' addette alla pesca professionale, unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio e unita' addette a servizi particolari; h) porto base: porto del territorio nazionale indicato espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorita' marittima del medesimo porto, da esibire unitamente alla nota di informazione prevista dall'art. 179 del codice della navigazione; i) port management information system: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, di seguito PMIS; l) unita' addette ai servizi locali: unita' destinate ai servizi di bunkeraggio, unita' destinate ai servizi ecologici o ad attivita' connesse alle operazioni di allibo, draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni e galleggianti, unita' destinate ai servizi di rimorchio in regime di concessione, unita' destinate ad altri servizi tecnico-nautici e altre unita' addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo; m) unita' addette all'acquacoltura: qualsiasi unita' destinata all'attivita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; n) unita' addette alla pesca professionale: qualsiasi unita' destinata all'attivita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; o) unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio: qualsiasi unita' destinata alla navigazione da diporto, alla navigazione privata o alla navigazione in conto proprio; p) unita' addette a servizi particolari: unita' destinate ad assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base.