Art. 3 Adempimenti di arrivo e partenza 1. Gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti presso l'autorita' marittima del porto base come segue: a) per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana; b) per le unita' destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese; c) per le unita' destinate ad attivita' connesse alle operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unita' destinate a servizi tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unita' addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che le unita' stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa. 2. Nel caso in cui le navi di cui al comma 1, lettera a), trasportano passeggeri, prima della partenza, comunicano all'autorita' marittima del porto base il numero dei passeggeri imbarcati. 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come segue: a) in caso di arrivo, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza; b) in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza. 4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, nel caso di: a) eventi straordinari; b) rilevanti lavori a bordo; c) avarie che compromettono la stabilita' o la manovrabilita' delle unita'; d) interruzione di un servizio di linea; e) disarmo. 5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli adempimenti di cui al comma 1 avvengono tramite il sistema PMIS, se operativo.