Art. 3 
 
                  Adempimenti di arrivo e partenza 
 
  1. Gli adempimenti  di  arrivo  e  partenza  sono  compiuti  presso
l'autorita' marittima del porto base come segue: 
      a) per le navi destinate a traffici commerciali che  effettuano
nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di  andata  e
ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre  quaranta
miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana; 
      b) per le  unita'  destinate  ai  servizi  di  bunkeraggio,  ai
servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi  ecologici,
all'assistenza  alle  piattaforme  off-shore  quando  svolgono  detta
assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese  nel  raggio
di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese; 
      c)  per  le  unita'  destinate  ad  attivita'   connesse   alle
operazioni  di  allibo,  le  draghe  limitatamente  alla  durata  del
servizio  di  escavazione,   gru   flottanti,   bettoline,   pontoni,
galleggianti, unita' destinate a servizi tecnico-nautici diversi  dal
rimorchio in regime di concessione e altre unita' addette al servizio
del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e  all'art.
60 del regolamento per  l'esecuzione  del  codice  della  navigazione
-navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in
servizio in una zona di mare territoriale individuata e  disciplinata
con ordinanza del capo del circondario marittimo,  almeno  una  volta
l'anno e, comunque, ogni volta che le unita' stesse  compiono  viaggi
fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa. 
  2. Nel caso in  cui  le  navi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
trasportano   passeggeri,   prima    della    partenza,    comunicano
all'autorita' marittima del  porto  base  il  numero  dei  passeggeri
imbarcati. 
  3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come segue: 
  a) in caso di arrivo, il comandante o gli  altri  soggetti  di  cui
all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno  pervenire
all'autorita' marittima la dichiarazione  di  arrivo,  corredata  dal
ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza; 
  b) in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti  di  cui
all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno  pervenire
all'autorita' marittima la dichiarazione di partenza,  corredata  dal
ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza. 
  4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano gli articoli
179 e 181 del codice della navigazione, nel caso di: 
  a) eventi straordinari; 
  b) rilevanti lavori a bordo; 
  c) avarie che compromettono la stabilita' o la manovrabilita' delle
unita'; 
  d) interruzione di un servizio di linea; 
  e) disarmo. 
  5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli adempimenti
di cui al comma 1 avvengono tramite il sistema PMIS, se operativo.