Art. 4 
 
             Unita' addette alla navigazione da diporto 
                 o di uso privato o in conto proprio 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento  (CE)
15 marzo 2006, n. 562, sono esentate dagli adempimenti  di  arrivo  e
partenza le seguenti unita': 
    a)  unita'  addette  alla  navigazione   da   diporto   di   ogni
nazionalita'; 
    b) unita' addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea
destinate  a  uso  commerciale,  ivi  comprese  le   navi   destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'art. 3
della legge 8 luglio 2003 n. 172, che non trasportano piu' di  dodici
passeggeri; 
  c) unita' di uso privato; 
  d) unita' in conto proprio. 
  2. Nel  caso  delle  unita'  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma
precedente, il comandante o gli altri soggetti di  cui  all'art.  179
del  codice  della  navigazione,  comunicano  almeno  due  ore  prima
dell'ingresso in porto: 
  a) il nominativo dell'unita'; 
  b) l'identificativo dell'unita'; 
  c) l'ETA e l'ETD; 
  d) la lista dei passeggeri a bordo; 
  e) il nome del comandante e il ruolino di equipaggio; 
  f) il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti. 
  3. Nel caso delle unita' di cui al comma 1, lettera b),  all'arrivo
effettivo e alla partenza  dell'unita',  oltre  quanto  previsto  dal
comma 2, e' comunicato quanto segue: 
  a) l'ATA e l'ATD; 
  b) il ruolino di equipaggio  e  la  lista  passeggeri,  se  variate
rispetto a quelle comunicate ai sensi del comma 2; 
  c) le previste certificazioni di sicurezza. 
  4. Nel caso delle unita' addette alla  navigazione  da  diporto  di
Paesi non europei destinate a uso commerciale, il  comandante  o  gli
altri soggetti di cui  all'art.  179  del  codice  della  navigazione
comunicano   all'autorita'   marittima,   almeno   due   ore    prima
dell'ingresso in porto, quanto previsto ai commi 2 e 3. 
  5. Per le unita' addette alla navigazione  da  diporto  di  cui  al
comma 4, gli adempimenti di arrivo e partenza sono  compiuti  con  le
seguenti modalita': 
  a) il comandante o gli altri  soggetti  di  cui  all'art.  179  del
codice della navigazione consegnano all'autorita' marittima del primo
porto nazionale di approdo, l'elenco dei successivi  porti  di  scalo
nazionali durante la vigenza delle spedizioni; 
    b) nel caso in cui l'unita' scala esclusivamente porti nazionali,
l'autorita' marittima rilascia, dopo aver effettuato gli  adempimenti
di arrivo e partenza, le spedizioni della durata di un anno. In  caso
di avvicendamento del comandante dell'unita', le spedizioni non  sono
annuali e si applica quanto disposto dagli articoli  179  e  181  del
codice della navigazione. 
  6. Nel caso in cui le unita' addette alla navigazione da diporto di
cui al comma 4 scalano l'ultimo  porto  nazionale  con  richiesta  di
spedizioni con destinazione  «estero»  o  con  destinazione  generica
«mare», le spedizioni non sono annuali e si applica  quanto  disposto
dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione. 
  7. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  nulla  innovano
relativamente agli obblighi e controlli in materia di sicurezza della
navigazione, polizia, ambiente, fisco e sanita' nonche' agli obblighi
di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 relativamente alle unita'  da
diporto destinate a uso commerciale.