Art. 4 Unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio 1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562, sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le seguenti unita': a) unita' addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalita'; b) unita' addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea destinate a uso commerciale, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003 n. 172, che non trasportano piu' di dodici passeggeri; c) unita' di uso privato; d) unita' in conto proprio. 2. Nel caso delle unita' di cui alla lettera b) del comma precedente, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione, comunicano almeno due ore prima dell'ingresso in porto: a) il nominativo dell'unita'; b) l'identificativo dell'unita'; c) l'ETA e l'ETD; d) la lista dei passeggeri a bordo; e) il nome del comandante e il ruolino di equipaggio; f) il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti. 3. Nel caso delle unita' di cui al comma 1, lettera b), all'arrivo effettivo e alla partenza dell'unita', oltre quanto previsto dal comma 2, e' comunicato quanto segue: a) l'ATA e l'ATD; b) il ruolino di equipaggio e la lista passeggeri, se variate rispetto a quelle comunicate ai sensi del comma 2; c) le previste certificazioni di sicurezza. 4. Nel caso delle unita' addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione comunicano all'autorita' marittima, almeno due ore prima dell'ingresso in porto, quanto previsto ai commi 2 e 3. 5. Per le unita' addette alla navigazione da diporto di cui al comma 4, gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti con le seguenti modalita': a) il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione consegnano all'autorita' marittima del primo porto nazionale di approdo, l'elenco dei successivi porti di scalo nazionali durante la vigenza delle spedizioni; b) nel caso in cui l'unita' scala esclusivamente porti nazionali, l'autorita' marittima rilascia, dopo aver effettuato gli adempimenti di arrivo e partenza, le spedizioni della durata di un anno. In caso di avvicendamento del comandante dell'unita', le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione. 6. Nel caso in cui le unita' addette alla navigazione da diporto di cui al comma 4 scalano l'ultimo porto nazionale con richiesta di spedizioni con destinazione «estero» o con destinazione generica «mare», le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla innovano relativamente agli obblighi e controlli in materia di sicurezza della navigazione, polizia, ambiente, fisco e sanita' nonche' agli obblighi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 relativamente alle unita' da diporto destinate a uso commerciale.