Art. 5 
 
               Unita' addette alla pesca professionale 
                         e all'acquacoltura 
 
  1.   Per   le   unita'   addette   alla   pesca   professionale   e
all'acquacoltura nelle  acque  del  mare  e  in  quelle  del  demanio
marittimo, si applica l'art. 380, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
  2. Per le unita' addette alla pesca professionale nelle  acque  del
mare oltre gli stretti si osservano le disposizioni dell'art. 179 del
codice della navigazione e dei primi  tre  commi  dell'art.  181  del
citato codice. 
  3. Nel caso di eventi straordinari, di disarmo, di fermo pesca e di
lavori a bordo che richiedono l'alaggio, alle unita' di cui ai  commi
1 e 2,  si  applicano  gli  articoli  179  e  181  del  codice  della
navigazione.