Art. 5 Unita' addette alla pesca professionale e all'acquacoltura 1. Per le unita' addette alla pesca professionale e all'acquacoltura nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo, si applica l'art. 380, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 2. Per le unita' addette alla pesca professionale nelle acque del mare oltre gli stretti si osservano le disposizioni dell'art. 179 del codice della navigazione e dei primi tre commi dell'art. 181 del citato codice. 3. Nel caso di eventi straordinari, di disarmo, di fermo pesca e di lavori a bordo che richiedono l'alaggio, alle unita' di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.