Art. 6 Comunicazioni 1. Per le unita' di cui all'art. 3, comma 1, soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l'autorita' marittima del porto base comunica tempestivamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: a) i dati identificativi dell'unita'; b) i dati della compagnia di navigazione o societa' che svolge il servizio, comprensivi del punto di contatto; c) il periodo di esercizio dell'unita'; d) il collegamento marittimo effettuato o l'indicazione del porto in cui il servizio e' svolto.