Art. 6 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Per le  unita'  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  soggette  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  196,
l'autorita' marittima del  porto  base  comunica  tempestivamente  al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: 
  a) i dati identificativi dell'unita'; 
  b) i dati della compagnia di navigazione o societa' che  svolge  il
servizio, comprensivi del punto di contatto; 
  c) il periodo di esercizio dell'unita'; 
  d) il collegamento marittimo effettuato o l'indicazione  del  porto
in cui il servizio e' svolto.