Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2 e 5; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; Visto l'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo, mediante provvedimenti emessi ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 2, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione dei contributi relativi agli oneri sostenuti per traslochi e depositi dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita'; Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, e, in particolare, gli articoli 1 e 3; Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, in base al quale la delocalizzazione delle attivita' economiche in essere alla data degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES, puo' essere effettuata in altro edificio agibile sito nello stesso comune; Visto l'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, che, nell'individuare tra i soggetti legittimati all'effettuazione della delocalizzazione secondo le modalita' previste dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della medesima ordinanza, consente di utilizzare gli edifici, condotti in locazione dai comuni per le finalita' di delocalizzazione, quale deposito temporaneo dei mobili e delle suppellettili dei soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalita' e procedure stabilite mediante apposita ordinanza commissariale; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84; Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 4, comma 1; Vista l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, e l'art. 4, comma 4; Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 20 aprile 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la disciplina le modalita' di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilita' totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorita' competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata. 2. Ai fini della presente ordinanza, il contributo di cui al primo comma e' riconosciuto: a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purche' alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l'inagibilita' totale dell'unita' immobiliare.