Art. 2 Oggetto, natura e determinazione del contributo 1. Il contributo di cui all'art. 1 e' limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilita' totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorita' competenti e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016. 2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non puo' superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 1.500,00. 3. Nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 9 del 2016, il contributo e' limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non puo' eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di euro 750,00. 4. Ai fini della presente ordinanza, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.