Art. 3 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. A pena di  decadenza,  la  domanda  di  contributo  deve  essere
presentata  presso  il  comune  del  luogo  ove  si  trova   l'unita'
immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni
dal pagamento, da parte dei soggetti di cui  al  precedente  art.  2,
comma 2, delle  spese  relative  all'attivita'  di  trasloco  e/o  di
deposito temporaneo. 
  2. Alla domanda, redatta in  conformita'  al  modello,  costituente
l'allegato n.  1  alla  presente  ordinanza  e  reperibile  sul  sito
istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territorio dei comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, devono essere allegati, a pena di inammissibilita', i  seguenti
documenti: 
    a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi  degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,
contenente l'indicazione degli estremi identificativi  e  della  data
del provvedimento di  sgombero  totale  dell'abitazione,  nonche'  la
descrizione del numero e della tipologia  dei  beni  mobili  e/o  dei
suppellettili   ubicati,   alla   data    degli    eventi    sismici,
nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata; 
    b) copia delle fatture e/o delle  ricevute  relative  alle  spese
effettivamente sostenute per il trasloco e/o il  deposito  temporanei
dei beni mobili e delle suppellettili; 
    c) copia dei documenti di trasporto; 
    d) copia della documentazione  attestante  l'effettivo  pagamento
delle spese per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo; 
    e) copia dell'eventuale contratto di locazione, di usufrutto,  di
uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro  titolo  legittimante
l'utilizzazione dell'unita' immobiliare come abitazione principale; 
    f) copia del contratto o  dei  contratti  relativi  ad  eventuali
coperture assicurative per gli oneri ammessi a  contributo  ai  sensi
della presente ordinanza. 
  3. Relativamente alle spese  per  traslochi  e/o  per  il  deposito
temporaneo  dei  beni  mobili  e  dei  suppellettili  ammissibili   a
contributo e gia' sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 1,
comma 2, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza,  la
domanda  di  contributo,  corredata  dai   documenti   previsti   dal
precedente comma 2, deve essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,
presso  il  comune  del  luogo  ove  si  trova  l'unita'  immobiliare
dichiarata inagibile entro il termine di centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente ordinanza. 
  4. Entro sette giorni dalla presentazione della domanda  il  comune
ne  cura  l'inoltro  all'ufficio  speciale   per   la   ricostruzione
territorialmente competente, unitamente alla documentazione  prodotta
dal richiedente, alla copia  del  provvedimento  di  sgombero  totale
dell'abitazione, nonche' all'eventuale certificato di residenza.