Art. 4 Istruttoria, determinazione e concessione del contributo 1. L'ufficio speciale per la ricostruzione, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande di contributo, come inoltrate dal comune ai sensi del comma 4 del precedente art. 3, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso al contributo, nonche' della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile. 2. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, e' comunicato al beneficiario, ove possibile anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalita' e' comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. 3. L'ufficio speciale puo' richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'ufficio speciale puo' in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali. 4. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio speciale procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, al pagamento del contributo riconosciuto.