Art. 7 Entrata in vigore 1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 1, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017. 3. Le disposizione contenute nell'art. 5, comma 2, hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 20 del 7 aprile 2017. 4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Roma, 28 aprile 2017 Il Commissario: Errani Registrata alla Corte dei conti il 2 maggio 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 904