Art. 11 
 
                             Variazioni 
 
  1. L'impresa beneficiaria e' tenuta a  comunicare  al  Ministero  e
alla Banca finanziatrice ogni intervenuta modifica dei  dati  esposti
nella domanda di agevolazione. In caso di  modifiche  che  comportino
variazioni del programma di investimento ovvero di natura  soggettiva
conseguente a operazioni societarie o di cessione dell'attivita',  la
predetta  comunicazione  deve  essere  accompagnata  da   un'adeguata
relazione illustrativa. 
  2. Le variazioni di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  devono
essere assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle
condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni ai sensi  del
presente decreto. L'esito  delle  verifiche  predette  e'  comunicato
all'impresa  beneficiaria  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta, ovvero, ove risulti necessario  rinnovare  la  valutazione
del  merito  di  credito,  entro  60  giorni  e,   comunque,   previa
acquisizione  della  nuova   valutazione   da   parte   della   Banca
finanziatrice. 
  3. Nel caso in cui la Banca  finanziatrice,  in  esito  alla  nuova
valutazione di cui al comma 2, pur confermando il merito di  credito,
evidenzi modifiche  all'impatto  socio-ambientale  del  programma  di
investimento gia' rilevato ai sensi dell'art. 8, il Ministero ne  da'
tempestiva informazione al Comitato tecnico di valutazione congiunta,
che procede a rinnovare il proprio parere. 
  4. Qualora dalle  verifiche  effettuate  dal  Ministero  emerga  la
necessita' di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti
forniti  dall'imprese  beneficiaria,  si  applica  quanto   stabilito
dall'art. 7, comma 8. 
  5. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare  le  modifiche  al
contratto di Finanziamento  che  dovessero  rendersi  necessarie  per
effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente
articolo.  La  Convenzione  specifica  gli  ulteriori   impegni   del
Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di
cui al presente articolo.