Art. 11 Variazioni 1. L'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni intervenuta modifica dei dati esposti nella domanda di agevolazione. In caso di modifiche che comportino variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguente a operazioni societarie o di cessione dell'attivita', la predetta comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa. 2. Le variazioni di cui al secondo periodo del comma 1 devono essere assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni ai sensi del presente decreto. L'esito delle verifiche predette e' comunicato all'impresa beneficiaria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice. 3. Nel caso in cui la Banca finanziatrice, in esito alla nuova valutazione di cui al comma 2, pur confermando il merito di credito, evidenzi modifiche all'impatto socio-ambientale del programma di investimento gia' rilevato ai sensi dell'art. 8, il Ministero ne da' tempestiva informazione al Comitato tecnico di valutazione congiunta, che procede a rinnovare il proprio parere. 4. Qualora dalle verifiche effettuate dal Ministero emerga la necessita' di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti forniti dall'imprese beneficiaria, si applica quanto stabilito dall'art. 7, comma 8. 5. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare le modifiche al contratto di Finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo. La Convenzione specifica gli ulteriori impegni del Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di cui al presente articolo.