Art. 12 
 
                        Estinzione anticipata 
 
  1.   L'impresa   beneficiaria    ha    facolta'    di    estinguere
anticipatamente,  anche  parzialmente,  il  Finanziamento   agevolato
dietro corresponsione da parte della  medesima  impresa  beneficiaria
della commissione contrattualmente prevista per detta  evenienza  dal
contratto di Finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla
Convenzione.