Art. 12 Estinzione anticipata 1. L'impresa beneficiaria ha facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento agevolato dietro corresponsione da parte della medesima impresa beneficiaria della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal contratto di Finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla Convenzione.