Art. 13 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate,  oltre  che  al  ricorrere  delle
circostanze previste all'art. 12, comma 1, del decreto 3 luglio 2015,
nel  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche   sulle   variazioni
intervenute ai sensi dell'art. 11, nonche' nel caso di ingiustificata
violazione degli obblighi posti a  carico  dell'impresa  beneficiaria
dal presente decreto, con particolare riferimento  alla  trasmissione
del rapporto tecnico finale sul programma realizzato di cui  all'art.
9, comma 5,  alla  comunicazione  e  illustrazione  delle  variazioni
intervenute secondo quanto previsto dall'art. 11 e alla  trasmissione
delle informazioni e dei dati  necessari  al  monitoraggio  ai  sensi
dell'art. 14. La revoca e',  inoltre,  disposta  nel  caso  di  grave
violazione  di  specifiche  norme  settoriali,   anche   appartenenti
all'ordinamento europeo e negli altri  casi  eventualmente  previsti,
entro  i  limiti  stabiliti  dalla  Convenzione,  dal  contratto   di
Finanziamento. 
  2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto 3  luglio  2015,  in
caso di recupero delle somme erogate ovvero di  detrazione  di  parte
delle stesse dalle erogazioni successive a seguito  di  provvedimenti
di revoca, le medesime vengono maggiorate di  un  interesse  pari  al
tasso  ufficiale   di   riferimento   (TUR)   calcolato   alla   data
dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione,  ferme
restando le maggiorazioni  di  tasso  e  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.