Art. 13 Revoche 1. Le agevolazioni sono revocate, oltre che al ricorrere delle circostanze previste all'art. 12, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 11, nonche' nel caso di ingiustificata violazione degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria dal presente decreto, con particolare riferimento alla trasmissione del rapporto tecnico finale sul programma realizzato di cui all'art. 9, comma 5, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni intervenute secondo quanto previsto dall'art. 11 e alla trasmissione delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio ai sensi dell'art. 14. La revoca e', inoltre, disposta nel caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento. 2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, in caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione, ferme restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.