Art. 3 
 
                               Risorse 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7 del  decreto  3  luglio  2015,  le  risorse
destinate ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto  sono
individuate dal CIPE secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 355,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma la possibilita'  di
associare ai predetti finanziamenti agevolati gli aiuti  sotto  forma
di contributi non rimborsabili  di  cui  all'art.  6,  comma  4,  del
decreto 3 luglio 2015 a valere sulle fonti di  copertura  finanziaria
indicate dall'art. 7, comma 2, del medesimo decreto. I criteri  e  le
modalita' relativi alla predetta associazione sono stabiliti  con  il
decreto di cui all'art. 8, comma 2, dello  stesso  decreto  3  luglio
2015. 
  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  e  fatte  salve   eventuali
successive assegnazioni disposte dal  CIPE,  sono  utilizzate  per  i
finanziamenti agevolati di cui al presente decreto,  le  risorse  del
FRI individuate con la delibera del CIPE n. 74  del  2015  menzionata
nelle premesse, per un ammontare pari a euro 200.000.000,00. 
  3. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto 3 luglio 2015, le risorse di cui al  presente  articolo  sono
riservate nella misura del  60  per  cento  dell'importo  annualmente
disponibile alle imprese classificate di piccola e media  dimensione,
secondo i criteri di  cui  all'allegato  I  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea. Una quota pari al 25 per cento  della  predetta  riserva  e'
destinata alle micro e piccole imprese.