Art. 3 Risorse 1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto 3 luglio 2015, le risorse destinate ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono individuate dal CIPE secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma la possibilita' di associare ai predetti finanziamenti agevolati gli aiuti sotto forma di contributi non rimborsabili di cui all'art. 6, comma 4, del decreto 3 luglio 2015 a valere sulle fonti di copertura finanziaria indicate dall'art. 7, comma 2, del medesimo decreto. I criteri e le modalita' relativi alla predetta associazione sono stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto 3 luglio 2015. 2. In sede di prima applicazione, e fatte salve eventuali successive assegnazioni disposte dal CIPE, sono utilizzate per i finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, le risorse del FRI individuate con la delibera del CIPE n. 74 del 2015 menzionata nelle premesse, per un ammontare pari a euro 200.000.000,00. 3. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, le risorse di cui al presente articolo sono riservate nella misura del 60 per cento dell'importo annualmente disponibile alle imprese classificate di piccola e media dimensione, secondo i criteri di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una quota pari al 25 per cento della predetta riserva e' destinata alle micro e piccole imprese.