Art. 5 Banche finanziatrici 1. Ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma 2, lettera f), e dall'art. 9, comma 5, lettera f), del decreto 3 luglio 2015, ai fini dell'accesso al Finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili di cui all'art. 6, comma 1. 2. La Banca finanziatrice e' scelta dall'impresa che intende presentare domanda di agevolazione nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, nei siti istituzionali del Ministero, dell'ABI e di CDP. 3. Possono aderire alla Convenzione, secondo le modalita' individuate dalla stessa, le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti di esperienza specifica: a) metodologie di valutazione specifiche. Il predetto requisito e' soddisfatto qualora la banca abbia adottato sistemi e criteri di valutazione specifici per l'ammissione al credito delle persone giuridiche e degli enti operanti negli ambiti di attivita' individuati dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, volti a valorizzare le caratteristiche economico-finanziarie e sociali degli stessi; b) consistenza del finanziamento erogato all'economia sociale. Il predetto requisito e' soddisfatto qualora, negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data della richiesta di adesione, il finanziamento erogato alle persone giuridiche e agli enti di cui di cui alla lettera a) sia pari almeno al 50 per cento del credito complessivamente erogato dalla banca ovvero qualora la media annuale del credito erogato nel medesimo quinquennio alle predette persone giuridiche ed enti non sia inferiore a euro 100.000.000,00. 4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la Banca finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attivita' di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 9, comma 8, del decreto 3 luglio 2015, anche per conto di CDP, e si obbliga, oltre che a rilasciare la delibera di finanziamento, alla stipula del contratto di Finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. 5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto 3 luglio 2015 e dal presente decreto.