Art. 5 
 
                        Banche finanziatrici 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma
2, lettera f), e dall'art. 9, comma 5,  lettera  f),  del  decreto  3
luglio 2015, ai  fini  dell'accesso  al  Finanziamento  agevolato  le
imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del  merito  di
credito da parte di una Banca finanziatrice e  devono  allegare  alla
domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta  per  la
copertura della percentuale di spese ammissibili di cui  all'art.  6,
comma 1. 
  2. La  Banca  finanziatrice  e'  scelta  dall'impresa  che  intende
presentare domanda  di  agevolazione  nell'ambito  dell'elenco  delle
banche aderenti alla Convenzione, pubblicato, ai sensi  dell'art.  8,
comma 4, del decreto  3  luglio  2015,  nei  siti  istituzionali  del
Ministero, dell'ABI e di CDP. 
  3.  Possono  aderire  alla  Convenzione,   secondo   le   modalita'
individuate dalla stessa, le  banche  italiane  o  le  succursali  di
banche estere comunitarie o extracomunitarie  operanti  in  Italia  e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di
esperienza specifica: 
    a) metodologie di valutazione specifiche. Il  predetto  requisito
e' soddisfatto qualora la banca abbia adottato sistemi e  criteri  di
valutazione specifici  per  l'ammissione  al  credito  delle  persone
giuridiche  e  degli  enti  operanti  negli   ambiti   di   attivita'
individuati dalle disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
decreto  3  luglio  2015,  volti  a  valorizzare  le  caratteristiche
economico-finanziarie e sociali degli stessi; 
    b) consistenza del finanziamento erogato all'economia sociale. Il
predetto  requisito  e'  soddisfatto  qualora,  negli  ultimi  cinque
esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data della  richiesta
di adesione, il finanziamento erogato alle persone giuridiche e  agli
enti di cui di cui alla lettera a) sia pari almeno al  50  per  cento
del credito complessivamente erogato dalla banca  ovvero  qualora  la
media annuale del  credito  erogato  nel  medesimo  quinquennio  alle
predette  persone  giuridiche  ed  enti  non  sia  inferiore  a  euro
100.000.000,00. 
  4.  Per  effetto   dell'adesione   alla   Convenzione,   la   Banca
finanziatrice  assume  gli  impegni,  regolati  da  apposito  mandato
conferito da  CDP,  relativi  allo  svolgimento  delle  attivita'  di
valutazione del merito creditizio di cui all'art.  9,  comma  8,  del
decreto 3 luglio 2015, anche per conto di CDP, e  si  obbliga,  oltre
che a rilasciare la  delibera  di  finanziamento,  alla  stipula  del
contratto  di  Finanziamento  e   all'erogazione   e   gestione   del
Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. 
  5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione
del Finanziamento agevolato, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dal
decreto 3 luglio 2015 e dal presente decreto.