Art. 6 
 
Concorso finanziario della Banca finanziatrice e caratteristiche  del
                       Finanziamento agevolato 
 
  1.  Il  Finanziamento  agevolato  deve  essere   associato   a   un
Finanziamento bancario a tasso di  mercato  di  pari  durata  erogato
dalla  Banca  finanziatrice  di  cui  all'art.  5.  Il  Finanziamento
agevolato e il Finanziamento bancario sono regolati in modo  unitario
da un unico  contratto  di  Finanziamento,  per  una  percentuale  di
copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento.  Nell'ambito
del contratto di Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario e'
pari al 30 per cento. 
  2. Il tasso del Finanziamento agevolato  e'  fissato  nella  misura
dello 0,5 per cento annuo. 
  3. L'inizio del rimborso della  quota  capitale  del  Finanziamento
bancario non puo' avere luogo fintantoche' non sia  stato  rimborsato
almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra
il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario. 
  4. Restano ferme le  ulteriori  caratteristiche  del  Finanziamento
agevolato prescritte con riferimento alla durata, alla prestazione di
garanzie, ai metodi di calcolo delle agevolazioni,  al  rispetto  dei
massimali previsti dalla normativa  europea  di  riferimento  nonche'
agli altri elementi stabiliti dall'art. 6 del decreto 3 luglio 2015.