Art. 6 Concorso finanziario della Banca finanziatrice e caratteristiche del Finanziamento agevolato 1. Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice di cui all'art. 5. Il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di Finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento. Nell'ambito del contratto di Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario e' pari al 30 per cento. 2. Il tasso del Finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo. 3. L'inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario non puo' avere luogo fintantoche' non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario. 4. Restano ferme le ulteriori caratteristiche del Finanziamento agevolato prescritte con riferimento alla durata, alla prestazione di garanzie, ai metodi di calcolo delle agevolazioni, al rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea di riferimento nonche' agli altri elementi stabiliti dall'art. 6 del decreto 3 luglio 2015.