Art. 7 Procedura di accesso 1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del decreto 3 luglio 2015, la procedura di accesso alle agevolazioni si articola nelle seguenti fasi, indicate secondo l'ordine di relativa successione: a) presentazione al Ministero della domanda di agevolazione da parte dell'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto 3 luglio 2015; b) istruttoria del Ministero; c) espressione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione congiunta di cui all'art. 9, comma 13, del decreto 3 luglio 2015; d) delibera del Finanziamento agevolato da parte di CDP; e) concessione delle agevolazioni; f) stipula del contratto di Finanziamento tra l'impresa beneficiaria e la Banca finanziatrice. 2. Con riferimento alla fase di cui alla lettera a) del comma 1, la domanda di agevolazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, deve essere corredata, tra l'altro, della delibera di finanziamento, attestante la capacita' economico-finanziaria dell'impresa richiedente, e di un allegato tecnico alla predetta delibera redatto secondo gli schemi definiti nella Convezione, nel quale e' evidenziata la validita' del programma di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello stesso, rilevati sulla base degli elementi di cui all'art. 8. 3. Con riferimento alla fase di cui alla lettera b) del comma 1, il Ministero procede agli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 7, del decreto 3 luglio 2015 entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma 8, trasmettendo gli esiti istruttori positivi al Comitato di cui al comma 1, lettera c). Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione anche alla Banca finanziatrice. 4. Con riferimento alla fase di cui alla lettera c) del comma 1, il Comitato tecnico di valutazione congiunta esprime parere, positivo ovvero negativo, in ordine all'ammissibilita' di ciascuna iniziativa, sotto il profilo degli impatti positivi attesi dalla realizzazione del programma interessato di cui all'art. 8, pronunciandosi sulla base degli elementi comunicati dal Ministero. Il Comitato opera seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle schede illustrative e, ove compatibile con il numero e la complessita' delle iniziative da esaminare, esprime il proprio parere nella prima seduta mensile successiva al ricevimento delle istruttorie. In relazione alle iniziative che hanno ricevuto parere negativo, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione anche alla Banca finanziatrice. In relazione alle iniziative per le quali il Comitato ha espresso parere positivo, il Ministero trasmette il medesimo parere a CDP che provvede ai sensi del comma 5. 5. Con riferimento alla fase di cui alla lettera d) del comma 1, CDP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento del parere di cui al comma 4, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero, il quale provvede ai sensi del comma 6. 6. Con riferimento alla fase di cui alla lettera e) del comma 1, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dall'art. 9, comma 11, del decreto 3 luglio 2015 e provvede tempestivamente alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria, a CDP e alla Banca finanziatrice. L'efficacia del provvedimento di concessione e' subordinata alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al comma 1, lettera f). 7. Con riferimento alla fase di cui alla lettera f) del comma 1, la Banca finanziatrice procede alla stipula del contratto di Finanziamento con l'impresa beneficiaria, in nome e per conto proprio e di CDP entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui al comma 6, pena la decadenza delle agevolazioni. Il predetto termine di 90 giorni puo' essere prorogato dal Ministero su richiesta dell'impresa beneficiaria o della Banca finanziatrice. Copia del contratto di Finanziamento stipulato e' tramessa tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP, che comunica l'avvenuta stipula al Ministero secondo le modalita' stabilite dalla Convenzione. 8. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il Ministero puo' richiedere all'impresa beneficiaria i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti gia' forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, la domanda di agevolazioni si considera decaduta. 9. La Convenzione specifica l'impegno della Banca finanziatrice a corrispondere alle richieste del Ministero e definisce, altresi', le modalita' per garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo.