Art. 7 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9  del  decreto  3
luglio 2015, la procedura di accesso alle  agevolazioni  si  articola
nelle  seguenti  fasi,  indicate   secondo   l'ordine   di   relativa
successione: 
    a) presentazione al Ministero della domanda  di  agevolazione  da
parte dell'impresa in possesso dei requisiti di cui  all'art.  3  del
decreto 3 luglio 2015; 
    b) istruttoria del Ministero; 
    c) espressione del  parere  da  parte  del  Comitato  tecnico  di
valutazione congiunta di cui all'art. 9,  comma  13,  del  decreto  3
luglio 2015; 
    d) delibera del Finanziamento agevolato da parte di CDP; 
    e) concessione delle agevolazioni; 
    f)  stipula  del  contratto  di   Finanziamento   tra   l'impresa
beneficiaria e la Banca finanziatrice. 
  2. Con riferimento alla fase di cui alla lettera a) del comma 1, la
domanda di agevolazione, formulata nel rispetto delle  indicazioni  e
utilizzando gli schemi forniti dal provvedimento di cui  all'art.  9,
comma 2, del decreto  3  luglio  2015,  deve  essere  corredata,  tra
l'altro, della delibera di  finanziamento,  attestante  la  capacita'
economico-finanziaria dell'impresa  richiedente,  e  di  un  allegato
tecnico alla predetta delibera redatto secondo  gli  schemi  definiti
nella Convezione, nel quale e' evidenziata la validita' del programma
di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello  stesso,
rilevati sulla base degli elementi di cui all'art. 8. 
  3. Con riferimento alla fase di cui alla lettera b) del comma 1, il
Ministero procede agli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 7, del
decreto 3 luglio 2015 entro 60 giorni dal ricevimento  della  domanda
di cui al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto  al  comma
8, trasmettendo gli esiti istruttori positivi al Comitato di  cui  al
comma 1, lettera c). Qualora l'esito dell'istruttoria  sia  negativo,
il Ministero  comunica  all'impresa  richiedente  i  motivi  ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni,  dandone
comunicazione anche alla Banca finanziatrice. 
  4. Con riferimento alla fase di cui alla lettera c) del comma 1, il
Comitato tecnico di valutazione congiunta  esprime  parere,  positivo
ovvero negativo, in ordine all'ammissibilita' di ciascuna iniziativa,
sotto il profilo degli impatti positivi  attesi  dalla  realizzazione
del programma interessato di cui  all'art.  8,  pronunciandosi  sulla
base degli elementi  comunicati  dal  Ministero.  Il  Comitato  opera
seguendo   l'ordine   cronologico   di   ricevimento   delle   schede
illustrative e, ove compatibile con il numero e la complessita' delle
iniziative da esaminare, esprime il proprio parere nella prima seduta
mensile successiva al ricevimento  delle  istruttorie.  In  relazione
alle iniziative che hanno  ricevuto  parere  negativo,  il  Ministero
comunica all'impresa richiedente i motivi  ostativi  all'accoglimento
della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive  modifiche  e  integrazioni,  dandone  comunicazione
anche alla Banca finanziatrice. In relazione alle iniziative  per  le
quali il Comitato ha espresso parere positivo, il Ministero trasmette
il medesimo parere a CDP che provvede ai sensi del comma 5. 
  5. Con riferimento alla fase di cui alla lettera d)  del  comma  1,
CDP, entro i 10  giorni  lavorativi  successivi  al  ricevimento  del
parere di cui  al  comma  4,  adotta  la  delibera  di  Finanziamento
agevolato e la trasmette al Ministero, il quale provvede ai sensi del
comma 6. 
  6. Con riferimento alla fase di cui alla lettera e) del comma 1, il
Ministero adotta il provvedimento di concessione  delle  agevolazioni
previsto dall'art. 9, comma 11, del decreto 3 luglio 2015 e  provvede
tempestivamente alla relativa trasmissione all'impresa  beneficiaria,
a CDP e alla Banca finanziatrice. L'efficacia  del  provvedimento  di
concessione  e'   subordinata   alla   stipula   del   contratto   di
Finanziamento di cui al comma 1, lettera f). 
  7. Con riferimento alla fase di cui alla lettera f) del comma 1, la
Banca  finanziatrice  procede   alla   stipula   del   contratto   di
Finanziamento con l'impresa beneficiaria, in nome e per conto proprio
e di CDP  entro  90  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento  di
concessione di cui al comma 6, pena la decadenza delle  agevolazioni.
Il predetto termine di 90 giorni puo' essere prorogato dal  Ministero
su richiesta dell'impresa beneficiaria o della  Banca  finanziatrice.
Copia  del  contratto  di   Finanziamento   stipulato   e'   tramessa
tempestivamente  dalla  Banca  finanziatrice  a  CDP,  che   comunica
l'avvenuta stipula al Ministero secondo le modalita' stabilite  dalla
Convenzione. 
  8. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo,  il  Ministero
puo'  richiedere  all'impresa  beneficiaria  i   chiarimenti   e   le
integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti gia'  forniti,
assegnando un congruo termine per la risposta. Nel  caso  in  cui  la
documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro
il  termine  assegnato,  la  domanda  di  agevolazioni  si  considera
decaduta. 
  9. La Convenzione specifica l'impegno della Banca  finanziatrice  a
corrispondere alle richieste del Ministero e definisce, altresi',  le
modalita' per garantire lo scambio di  informazioni  tra  i  soggetti
coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo.