Art. 8 
 
Valutazione   dell'impatto   socio-ambientale   dei   programmi    di
                            investimento 
 
  1. Ai fini della valutazione dell'impatto socio-ambientale  di  cui
all'art. 7, comma 2, la Banca  finanziatrice  verifica,  per  ciascun
programma di investimento, tenuto conto del territorio di riferimento
e dei soggetti destinatari, la  sussistenza  di  potenziali  ricadute
positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi: 
    a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate; 
    b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili; 
    c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla  salvaguardia
e  valorizzazione  dell'ambiente,   del   territorio   e   dei   beni
storico-culturali; 
    d)  conseguimento  di  ogni  altro  beneficio  derivante  da  una
attivita' di rilevante interesse pubblico o di  utilita'  sociale  in
grado  di  colmare  uno  specifico  fabbisogno  all'interno  di   una
comunita' o territorio attraverso un aumento della  disponibilita'  o
della qualita' di beni o servizi. 
  2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del  decreto  3
luglio 2015 sono fornite le  opportune  specificazioni  in  relazione
agli elementi rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 1.