Art. 8 Valutazione dell'impatto socio-ambientale dei programmi di investimento 1. Ai fini della valutazione dell'impatto socio-ambientale di cui all'art. 7, comma 2, la Banca finanziatrice verifica, per ciascun programma di investimento, tenuto conto del territorio di riferimento e dei soggetti destinatari, la sussistenza di potenziali ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi: a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate; b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili; c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; d) conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attivita' di rilevante interesse pubblico o di utilita' sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all'interno di una comunita' o territorio attraverso un aumento della disponibilita' o della qualita' di beni o servizi. 2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 sono fornite le opportune specificazioni in relazione agli elementi rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 1.