Art. 9 Erogazione delle agevolazioni 1. Ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato per stati di avanzamento lavori di cui all'art. 10 del decreto 3 luglio 2015, ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto 3 luglio 2015, deve essere presentata al Ministero corredata della documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati. 2. La documentazione di cui al comma 1 consiste in titoli di spesa anche non quietanzati e nelle dichiarazioni indicate con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' delle spese esposte previsti dall'art. 5 del decreto 3 luglio 2015. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite, nei limiti previsti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 6. 3. Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, corredata della documentazione di spesa e delle relative dichiarazioni, verifica la completezza dei predetti documenti e la pertinenza delle spese esposte al programma agevolato, nonche' tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, comunicando alla Banca finanziatrice, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, la quota di Finanziamento eventualmente spettante. E' fatto salvo il maggior termine previsto al comma 5 per l'erogazione del saldo. 4. La Banca finanziatrice, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, provvede ad effettuare le verifiche di propria competenza con riferimento alle condizioni previste dal contratto di Finanziamento, e dispone tempestivamente l'erogazione della quota di Finanziamento spettante, previa messa a disposizione delle risorse necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato da parte di CDP, secondo quanto stabilito dalla Convenzione. 5. L'ultima erogazione a saldo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 e' richiesta dall'impresa beneficiaria, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, congiuntamente alla presentazione, di un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato, corredato della documentazione relativa alle spese sostenute, ove non precedentemente trasmessa. L'esito dell'istruttoria operata dal Ministero sulla base dei predetti documenti e' comunicato alla Banca finanziatrice entro 60 giorni dal relativo ricevimento, al fine dell'erogazione del saldo dovuto ovvero dell'eventuale recupero delle somme erogate e non spettanti. 6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, la Convenzione contiene le opportune specificazioni in ordine agli impegni della Banca finanziatrice e di CDP in relazione a quanto previsto dal presente articolo.