Art. 9 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato per stati di
avanzamento lavori di cui all'art. 10  del  decreto  3  luglio  2015,
ciascuna  richiesta  di  erogazione,  formulata  nel  rispetto  delle
indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento  di
cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto  3  luglio  2015,  deve
essere  presentata  al  Ministero  corredata   della   documentazione
necessaria  per  i  riscontri  e  le  verifiche  sugli   investimenti
realizzati. 
  2. La documentazione di cui al comma 1 consiste in titoli di  spesa
anche  non  quietanzati  e  nelle  dichiarazioni  indicate   con   il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio  2015,
dalle  quali  deve  risultare  la  sussistenza   dei   requisiti   di
ammissibilita' delle spese esposte previsti dall'art. 5 del decreto 3
luglio 2015. Ciascuna  erogazione,  ad  eccezione  della  prima,  e',
comunque, subordinata alla  dimostrazione  dell'effettivo  pagamento,
mediante esibizione delle relative quietanze,  dei  titoli  di  spesa
presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i  tempi  e
la consistenza minima delle  erogazioni  sono  definite,  nei  limiti
previsti dalla Convenzione, dal contratto  di  Finanziamento,  tenuto
conto dell'ammontare e dell'articolazione delle  spese  previste  dal
programma di investimento e, comunque, per un numero non superiore  a
6. 
  3. Il Ministero, ricevuta la  richiesta  di  erogazione,  corredata
della  documentazione  di  spesa  e  delle  relative   dichiarazioni,
verifica la completezza dei predetti documenti e la pertinenza  delle
spese esposte al programma agevolato,  nonche'  tutte  le  condizioni
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  erogazione   di
contributi pubblici, comunicando alla Banca finanziatrice,  entro  30
giorni dal ricevimento della richiesta di  erogazione,  la  quota  di
Finanziamento eventualmente spettante.  E'  fatto  salvo  il  maggior
termine previsto al comma 5 per l'erogazione del saldo. 
  4. La Banca finanziatrice, una volta ricevuta la  comunicazione  di
cui al comma 3,  provvede  ad  effettuare  le  verifiche  di  propria
competenza con riferimento alle condizioni previste dal contratto  di
Finanziamento, e dispone tempestivamente l'erogazione della quota  di
Finanziamento spettante, previa messa a  disposizione  delle  risorse
necessarie all'erogazione del Finanziamento  agevolato  da  parte  di
CDP, secondo quanto stabilito dalla Convenzione. 
  5. L'ultima erogazione a saldo di cui all'art.  10,  comma  2,  del
decreto 3 luglio 2015 e' richiesta dall'impresa beneficiaria, entro 6
mesi dalla data di ultimazione  del  programma,  congiuntamente  alla
presentazione, di un rapporto tecnico finale concernente il programma
realizzato,  corredato  della  documentazione  relativa  alle   spese
sostenute,    ove    non    precedentemente    trasmessa.     L'esito
dell'istruttoria  operata  dal  Ministero  sulla  base  dei  predetti
documenti e' comunicato alla Banca finanziatrice entro 60 giorni  dal
relativo ricevimento, al fine dell'erogazione del saldo dovuto ovvero
dell'eventuale recupero delle somme erogate e non spettanti. 
  6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto 3  luglio  2015,  la
Convenzione contiene  le  opportune  specificazioni  in  ordine  agli
impegni della Banca finanziatrice e di  CDP  in  relazione  a  quanto
previsto dal presente articolo.