IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art.  12,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita  del  Paese»,  come
modificato dall'art. 17 del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»,
relativo all'istituzione dei sistemi di sorveglianza e  dei  registri
nel settore sanitario e, in particolare, il comma 11; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   servizio    sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre  2001,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali», e in particolare gli articoli 76 e seguenti,  concernenti
i  trattamenti  per  finalita'  di  prevenzione,  diagnosi,  cura   e
riabilitazione,  l'art.  85,  comma  1,  lettera  b),  concernente  i
trattamenti  di  dati  personali  per  finalita'  di  programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, e l'art.
98,  comma  1,  lettera  c),  relativo  ai  trattamenti   per   scopi
scientifici; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  15  dicembre  1990,
recante «Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive»; 
  Visto lo statuto dell'Istituto superiore di sanita', approvato  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  del  24  ottobre  2014,  ai  sensi
dell'art. 2 del citato decreto legislativo n.  106  del  2012,  e  in
particolare l'art. 1, che qualifica il predetto istituto  quale  ente
pubblico  di  ricerca,  con  autonomia  scientifica,   organizzativa,
amministrativa e contabile; 
  Visto l'art. 8 della legge  5  giugno  1990,  n.  135,  recante  il
programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta  contro
l'AIDS; 
  Visto il regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 851/2004, «Regolamento
del Parlamento europeo e il Consiglio con il quale si crea un  Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie»; 
  Vista la decisione 22 ottobre 2013, n. 1082/2013/UE, «Decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle gravi  minacce  per
la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la  decisione  n.
2119/98/CE»; 
  Visto il Regolamento sanitario  internazionale  adottato  da  parte
della 58ª Assemblea mondiale della sanita' ed entrato in vigore il 15
giugno  2007,  e,  in  particolare,  le  misure  in   esso   previste
finalizzate a prevenire  la  diffusione  internazionale  di  malattie
infettive, attraverso un sistema  di  individuazione  precoce  (early
detection) di eventi che  possano  costituire  una  minaccia  per  la
sanita'  pubblica,  mediante  la  loro   tempestiva   identificazione
attraverso un  efficace  sistema  nazionale  di  sorveglianza  e  una
risposta  rapida  di  coordinamento  internazionale  ben  regolato  e
accuratamente organizzato; 
  Considerato che la Direzione generale della  prevenzione  sanitaria
del Ministero della salute e' Centro Nazionale (Focal Point)  per  il
citato  regolamento,  accessibile  in  qualsiasi   momento   per   le
comunicazioni con i punti di  contatto  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' e con i centri nazionali degli altri  Stati  parte  del
regolamento; 
  Visto in particolare che tra le misure assegnate dal regolamento al
Centro di riferimento per rispondere a eventuali emergenze  sanitarie
vi  e'  quella  di  garantire  la  «sorveglianza»  finalizzata   alla
raccolta, al confronto e all'analisi continua e sistematica di dati a
fini  di  sanita'  pubblica  nonche'  la   pronta   divulgazione   di
informazioni per la valutazione e la risposta di sanita' pubblica  in
base alle necessita'; 
  Vista la decisione n. 1082/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle  gravi  minacce  per  la
salute a carattere transfrontaliero, la quale istituisce un  «sistema
di allarme rapido e di reazione» (SARR) che consenta alla Commissione
europea e alle autorita' nazionali competenti di essere costantemente
in comunicazione al fine di dare l'allarme, valutare i rischi per  la
sanita' pubblica e stabilire le misure necessarie per proteggerla; 
  Rilevato che la medesima decisione istituisce, altresi',  una  rete
di  sorveglianza   epidemiologica   delle   malattie   trasmissibili,
coordinata dall'European Centre for Disease  Prevention  and  Control
(ECDC), con il compito di garantire una comunicazione costante tra la
Commissione, l'ECDC e le autorita' competenti responsabili a  livello
nazionale della sorveglianza epidemiologica; 
  Rilevato  che,  nell'ambito  dei  compiti  previsti  dalla   citata
decisione,  e'  stabilito  che  le  autorita'  nazionali   competenti
comunichino alle autorita' partecipanti  alla  rete  di  sorveglianza
epidemiologica le seguenti informazioni: 
    a) dati e informazioni comparabili  e  compatibili  in  relazione
alla sorveglianza epidemiologica di malattie trasmissibili e problemi
sanitari speciali connessi; 
    b)  informazioni  pertinenti  relative   alla   progressione   di
situazioni epidemiche; 
    c) informazioni pertinenti su fenomeni epidemici insoliti o nuove
malattie trasmissibili di origine ignota, comprese quelle riscontrate
in Paesi terzi; 
  Visti pertanto i debiti informativi che  fanno  capo  al  Ministero
della salute sia a livello comunitario che internazionale in  materia
di profilassi delle malattie infettive; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349,
recante «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per  la
rilevazione dei  dati  di  sanita'  pubblica  e  statistici  di  base
relativi agli eventi di  nascita,  alla  nati-mortalita'  e  ai  nati
affetti da malformazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo  2008,  recante
«Istituzione del sistema di  sorveglianza  delle  nuove  diagnosi  di
infezioni da HIV»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279,
recante  «Regolamento  di  istituzione  della  rete  nazionale  delle
malattie rare e di esenzione  dalla  partecipazione  al  costo  delle
relative prestazioni  sanitarie,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; 
  Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme  in  materia
di procreazione medicalmente assistita»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
dicembre 2002, n. 308, recante «Regolamento per la determinazione del
modello e  delle  modalita'  di  tenuta  del  registro  dei  casi  di
mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'art.  36,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 277 del 1991»; 
  Vista la legge 1° aprile 1999,  n.  91,  recante  «Disposizioni  in
materia di prelievi e  di  trapianti  di  organi  e  di  tessuti»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 giugno  2012,  n.  86,  recante  «Istituzione  del
registro nazionale e dei registri regionali degli impianti  protesici
mammari, obblighi  informativi  alle  pazienti,  nonche'  divieto  di
intervento di plastica mammaria alle persone minori»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali  per  terapie  avanzate
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizione  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2015); 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 23 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'art. 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella seduta del 24 novembre 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
16 dicembre 2016, con il quale alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata delegata la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  11,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  identifica  i  sistemi  di
sorveglianza e i  registri  di  mortalita',  di  tumori  e  di  altre
patologie, di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di  cellule  e
tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate  come
definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,  del  regolamento   (CE)   del
Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n.  1394/2007  e
di impianti protesici, d'ora in  avanti  indicati  come  «sistemi  di
sorveglianza e registri». I sistemi di sorveglianza e i  registri  di
rilevanza nazionale e regionale sono riportati nell'allegato A, parte
integrante del presente  decreto;  i  sistemi  di  sorveglianza  e  i
registri, di rilevanza nazionale e regionale, gia' disciplinati dalla
normativa vigente a livello nazionale sono riportati nell'allegato B,
parte integrante del presente decreto; i sistemi di sorveglianza e  i
registri  di  rilevanza  esclusivamente  regionale   sono   riportati
nell'allegato  C,  parte  integrante  del  presente  decreto,   ferma
restando la possibilita' per le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano di istituire con propria legge registri di tumori
e di altre patologie,  di  mortalita'  e  di  impianti  protesici  di
rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui  al  primo
periodo, ai sensi del comma 12 del citato art. 12. 
  2. I sistemi di sorveglianza e i registri, di cui al comma 1,  sono
istituiti allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
sistematica  di  dati  anagrafici,  sanitari  ed  epidemiologici  per
registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di
una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed  esiti  o  di  una
condizione di salute rilevante in una popolazione definita e  per  le
seguenti finalita': 
    a) prevenzione, diagnosi, cura e  riabilitazione,  programmazione
sanitaria,  verifica   della   qualita'   delle   cure,   valutazione
dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito  medico,
biomedico ed epidemiologico; 
    b) messa in atto di  misure  di  controllo  epidemiologico  delle
malattie infettive al fine di contribuire, ove possibile,  alla  loro
eliminazione ed eradicazione; 
    c)  studio  dell'incidenza  e  della  prevalenza  delle  malattie
infettive, per poterne monitorare  la  diffusione  e  l'andamento  ed
effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo; 
    d)  sorveglianza  epidemiologica  per  ridurre  il   rischio   di
introduzione o re-introduzione di malattie infettive, anche eliminate
o sotto controllo; 
    e) tutela della salute del singolo caso di malattia infettiva, di
eventuali contatti e della collettivita', con l'adozione delle misure
previste dall'art. 3, lettera f), della decisione n. 1082/2013/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013; 
    f) prevenzione primaria, secondaria e diagnosi; 
    g) riduzione di morbosita' e mortalita' per malattie infettive; 
    h) allerta rapido, per  lo  scambio  di  informazioni  su  eventi
passibili  di  provvedimenti  urgenti  per  la  tutela  della  salute
pubblica a livello  nazionale  e  internazionale,  con  le  Autorita'
competenti, in conformita' alla normativa europea e internazionale; 
    i) allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria; 
    j)  potenziamento  delle  capacita'  di  sorveglianza  a  livello
nazionale; 
    k) semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione
della trasmissione degli stessi e loro tutela; 
    l) pianificazione sanitaria; 
    m) valutazione  e  monitoraggio  dei  fattori  di  rischio  delle
malattie sorvegliate. 
  3. I sistemi di sorveglianza e i registri, di  cui  all'allegato  A
sono  articolati  in  un  livello  regionale,  che  tratta   i   dati
provenienti dagli organismi sanitari e  dai  servizi  socio  sanitari
operanti nel proprio territorio,  e  in  un  livello  nazionale,  che
tratta i dati provenienti dal livello regionale. 
  4. Resta fermo quanto gia' previsto dalla normativa vigente  per  i
sistemi  di  sorveglianza  e  i  registri  di  cui  all'allegato   B,
nell'ambito dei quali i dati personali  sono  trattati  nel  rispetto
delle garanzie previste dal presente decreto e dal regolamento di cui
all'art.  6,  comma  1,  fatte  salve  le  norme   piu?   restrittive
eventualmente previste dalle specifiche discipline di settore.