Art. 3 Sistemi di sorveglianza e registri di rilevanza nazionale e regionale 1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'allegato A, trattano i dati per finalita' di cura, di ricerca e di Governo e sono istituiti presso gli enti indicati nel medesimo allegato A. 2. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 6, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano progressivamente con apposito atto, per i sistemi di sorveglianza e i registri di cui all'allegato A, il centro di riferimento regionale che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del predetto sistema di sorveglianza o registro ed e' il titolare del trattamento dei dati contenuti in ciascuno di essi. Ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento regionali, la regione tiene conto, ove istituiti, degli organismi gia' operanti nel proprio territorio. 3. Per il registro delle protesi impiantabili, l'Istituto superiore di sanita' e' l'ente che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del registro ed e' anche il titolare del trattamento dei dati in esso contenuti. 4. Il Ministero della salute tratta i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al comma 1 indispensabili per le finalita' di Governo e, per quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di profilassi internazionale, anche per le finalita' di prevenzione e di cura. Il Ministero della salute e' responsabile della tenuta delle basi dati nazionali dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 per i quali e' «Ente di livello nazionale presso il quale sono istituiti» ed e' titolare del trattamento dei dati in esse contenuti. 5. Gli enti di livello nazionale di cui all'allegato A, diversi dal Ministero della salute, trattano i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al comma 1, per i quali sono «Ente di livello nazionale presso il quale sono istituiti», indispensabili per le finalita' di prevenzione e ricerca e sono responsabili della tenuta delle relative basi dati nazionali e titolari del trattamento dei dati in esse contenuti. 6. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal centro di riferimento regionale per finalita' di ricerca e di Governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Codice privacy e trattano i dati secondo le modalita' dell'art. 5 comma 4.