Art. 3 
 
                 Sistemi di sorveglianza e registri 
                 di rilevanza nazionale e regionale 
 
  1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale  e
regionale, di cui all'allegato A, trattano i dati  per  finalita'  di
cura, di ricerca e di  Governo  e  sono  istituiti  presso  gli  enti
indicati nel medesimo allegato A. 
  2. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui  all'art.  6,  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  individuano
progressivamente con apposito atto, per i sistemi di sorveglianza e i
registri di cui all'allegato A, il centro  di  riferimento  regionale
che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica  del
predetto sistema di sorveglianza o registro ed  e'  il  titolare  del
trattamento  dei  dati  contenuti  in  ciascuno  di  essi.  Ai   fini
dell'individuazione dei centri di riferimento regionali,  la  regione
tiene conto, ove istituiti, degli organismi gia' operanti nel proprio
territorio. 
  3. Per il registro delle protesi impiantabili, l'Istituto superiore
di sanita' e'  l'ente  che  garantisce  la  gestione  amministrativa,
tecnica e informatica del  registro  ed  e'  anche  il  titolare  del
trattamento dei dati in esso contenuti. 
  4. Il Ministero della salute tratta i dati  personali  e  sensibili
contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al  comma
1  indispensabili  per  le  finalita'  di  Governo  e,   per   quanto
espressamente previsto dalla normativa  nazionale  e  comunitaria  in
materia di profilassi  internazionale,  anche  per  le  finalita'  di
prevenzione e di cura. Il  Ministero  della  salute  e'  responsabile
della tenuta delle basi dati nazionali dei sistemi di sorveglianza  e
dei registri di cui al comma 1  per  i  quali  e'  «Ente  di  livello
nazionale  presso  il  quale  sono  istituiti»  ed  e'  titolare  del
trattamento dei dati in esse contenuti. 
  5. Gli enti di livello nazionale di cui all'allegato A, diversi dal
Ministero  della  salute,  trattano  i  dati  personali  e  sensibili
contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al  comma
1, per i quali sono «Ente di livello nazionale presso il  quale  sono
istituiti», indispensabili per le finalita' di prevenzione e  ricerca
e sono responsabili della tenuta delle relative basi dati nazionali e
titolari del trattamento dei dati in esse contenuti. 
  6. I dati dei sistemi di sorveglianza e  dei  registri  di  cui  al
comma 1 sono messi a disposizione  della  Regione  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano dal centro di  riferimento  regionale
per finalita' di ricerca e di Governo, nei  limiti  delle  competenze
attribuite dalla legge. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai  sensi
dell'art. 28  del  Codice  privacy  e  trattano  i  dati  secondo  le
modalita' dell'art. 5 comma 4.