Art. 4 Sistemi di sorveglianza e registri di rilevanza esclusivamente regionale 1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale, di cui all'allegato C, trattano i dati per finalita' di cura, di ricerca e di Governo. 2. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal centro di riferimento regionale per finalita' di ricerca e di Governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Codice privacy e trattano i dati secondo le modalita' dell'art. 5, comma 4.