Art. 5 
 
                  Modalita' di trattamento dei dati 
 
  1. I titolari del trattamento dei dati  contenuti  nei  sistemi  di
sorveglianza e  nei  registri,  trattano  i  dati  nel  rispetto  dei
principi di indispensabilita', necessita', pertinenza e non eccedenza
di cui al Codice privacy e delle disposizioni del regolamento di  cui
all'art. 6, comma 1. 
  2. I dati personali contenuti nei sistemi  di  sorveglianza  e  nei
registri sono  trattati  esclusivamente  da  personale  appositamente
individuato  dal  titolare  del  trattamento,  in  conformita'   agli
articoli 29 e 30 del Codice privacy, e  previa  sottoposizione  degli
incaricati che non sono tenuti per legge al segreto  professionale  a
regole di condotta analoghe al segreto professionale,  stabilite  dal
titolare del trattamento dei dati. 
  3. I soggetti di cui al comma 2  accedono  ai  dati  contenuti  nei
sistemi di sorveglianza e nei registri secondo modalita' e logiche di
elaborazione strettamente pertinenti ai compiti attribuiti a ciascuno
di essi. 
  4. I titolari del trattamento dei dati  di  cui  agli  articoli  3,
commi 2 e 3, e 4, comma 2, trattano i dati individuali esclusivamente
mediante un sistema di codifica, che non  consente  l'identificazione
diretta dell'interessato, la cui definizione e le relative  modalita'
di attribuzione sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 6. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge
5 giugno 2012, n. 86, sul registro delle  protesi  mammarie,  per  il
registro delle protesi impiantabili, qualora per  il  verificarsi  di
incidenti  correlati  allo  specifico  tipo  o  modello  di   protesi
impiantata sia necessario  risalire  all'identita'  dell'interessato,
per consentirne il monitoraggio clinico e prevenire complicanze,  per
migliorare la gestione clinico-assistenziale degli eventuali  effetti
indesiderati ed esiti a distanza, previa autorizzazione del  titolare
del registro regionale, le strutture sanitarie che  hanno  effettuato
l'impianto procederanno alla decodifica dei dati relativi al paziente
con le modalita' definite dal regolamento  di  cui  all'art.  6,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali. 
  6. Gli  organismi  sanitari  che  prendono  in  carico  l'assistito
richiedono,  ai  fini  del  follow-up  degli  stessi,  ai  centri  di
riferimento regionali di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma  2,
i dati contenuti nei registri di trattamenti a base di medicinali per
terapie  avanzate  come  definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,   del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio  13  novembre
2007, n. 1394/2007 e trattano i dati strettamente indispensabili  per
la tutela della salute dei propri assistiti. 
  7. Gli organismi sanitari che prendono in  carico  l'assistito,  al
fine di verificare l'esito e l'efficacia dei trattamenti  a  base  di
medicinali per terapie avanzate come definite dall'art. 2,  paragrafo
1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  13
novembre 2007, n. 1394/2007, possono accedere ai dati personali sulla
salute  riferiti  al  singolo  assistito  presenti  nei  registri   o
estrapolare  da  questi  i  dati  epidemiologici  necessari  per   la
successiva attivita' di programmazione del fabbisogno terapeutico. 
  8. I titolari del trattamento dei dati per finalita' di  ricerca  e
di  Governo  diffondono,  anche  mediante  pubblicazione,   risultati
statistici soltanto in forma aggregata ovvero resi  anonimi  in  modo
irreversibile. 
  9. I centri di riferimento regionali, per le finalita'  di  cura  e
ricerca, possono comunicarsi reciprocamente i dati idonei a  rivelare
lo stato di salute contenuti nei rispettivi sistemi di sorveglianza e
nei registri, qualora legittimamente  istituiti  e  regolamentati  ai
sensi degli articoli 20 e 22 del Codice privacy e previa  stipula  di
atti bilaterali che definiscano le modalita' tecniche di trasmissione
dei dati medesimi, indicando idonee misure di sicurezza.