Art. 6 
 
              Disposizioni ulteriori e norme di rinvio 
 
  1.  Con  il  regolamento  di  cui  all'art.  12,  comma   13,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni,
sono individuati i soggetti che possono aver accesso  ai  sistemi  di
sorveglianza e ai  registri,  i  dati  che  possono  conoscere  e  le
relative operazioni, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati. 
  2. Nei casi in cui i  dati  trattati  nell'ambito  dei  sistemi  di
sorveglianza o dei registri di patologia subiscano violazioni tali da
comportare la perdita, la distruzione o  la  diffusione  indebita  di
dati personali, il titolare del trattamento effettua una segnalazione
all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, entro  48
ore dalla conoscenza del fatto, secondo le modalita' stabilite  dalla
medesima Autorita' con il provvedimento n. 393  del  2  luglio  2015,
recante  «Misure  di  sicurezza  e  modalita'  di  scambio  dei  dati
personali tra amministrazioni pubbliche», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015. 
  3. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adottano, qualora non gia'  adottati,  i  regolamenti  concernenti  i
propri sistemi di sorveglianza e registri, che individuano i soggetti
che possono aver  accesso  ai  predetti  sistemi  di  sorveglianza  e
registri, i dati che possono conoscere,  nonche'  le  misure  per  la
custodia e la sicurezza dei dati. 
  4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e  gli
enti di livello nazionale, diversi dal Ministero della salute, presso
i quali sono istituiti i registri e i sistemi di sorveglianza di  cui
all'allegato A, qualora necessario,  adeguano  i  propri  regolamenti
alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1. 
  5. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei  registri  di  cui
all'allegato A sono aggiornati periodicamente secondo le modalita' di
cui all'art. 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e
successive modificazioni.