Art. 6 Disposizioni ulteriori e norme di rinvio 1. Con il regolamento di cui all'art. 12, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono individuati i soggetti che possono aver accesso ai sistemi di sorveglianza e ai registri, i dati che possono conoscere e le relative operazioni, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. 2. Nei casi in cui i dati trattati nell'ambito dei sistemi di sorveglianza o dei registri di patologia subiscano violazioni tali da comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il titolare del trattamento effettua una segnalazione all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, secondo le modalita' stabilite dalla medesima Autorita' con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, recante «Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, qualora non gia' adottati, i regolamenti concernenti i propri sistemi di sorveglianza e registri, che individuano i soggetti che possono aver accesso ai predetti sistemi di sorveglianza e registri, i dati che possono conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti di livello nazionale, diversi dal Ministero della salute, presso i quali sono istituiti i registri e i sistemi di sorveglianza di cui all'allegato A, qualora necessario, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1. 5. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'allegato A sono aggiornati periodicamente secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.