Art. 7 
 
                 Obblighi nazionali e internazionali 
 
  1. Ai fini  dell'assolvimento  delle  funzioni  di  Governo,  degli
obblighi  di  notifica  e  reportistica   nazionali,   comunitari   e
internazionali, nonche'  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi
connessi alla profilassi nazionale e  internazionale  e  al  fine  di
adempiere agli obblighi nazionali,  comunitari  e  internazionali  in
tema di  notifica  e  reportistica  delle  malattie  infettive  e  di
attivazione del sistema di allerta e risposta  rapida,  il  Ministero
della salute acquisisce i dati relativi al paziente e  puo'  accedere
ai dati presenti nei sistemi  di  sorveglianza  di  cui  all'art.  3,
secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'art. 6,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali. 
  2. I dati di cui  al  comma  1,  disaggregati  e  analitici,  sono,
comunque, trasmessi dall'Istituto superiore di sanita'  al  Ministero
della  salute  con  cadenza  almeno  mensile  anche  per  l'eventuale
elaborazione ai fini gestionali e di programmazione.