Art. 7 Obblighi nazionali e internazionali 1. Ai fini dell'assolvimento delle funzioni di Governo, degli obblighi di notifica e reportistica nazionali, comunitari e internazionali, nonche' ai fini dell'assolvimento degli obblighi connessi alla profilassi nazionale e internazionale e al fine di adempiere agli obblighi nazionali, comunitari e internazionali in tema di notifica e reportistica delle malattie infettive e di attivazione del sistema di allerta e risposta rapida, il Ministero della salute acquisisce i dati relativi al paziente e puo' accedere ai dati presenti nei sistemi di sorveglianza di cui all'art. 3, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'art. 6, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 2. I dati di cui al comma 1, disaggregati e analitici, sono, comunque, trasmessi dall'Istituto superiore di sanita' al Ministero della salute con cadenza almeno mensile anche per l'eventuale elaborazione ai fini gestionali e di programmazione.