IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, di attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, che prevede un'incentivazione tariffaria per la produzione di energia elettrica per gli impianti alimentati a biomasse e biogas che utilizzano prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica, attribuita per il tramite del Gestore dei sevizi energetici (GSE); Visto l'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, che prevede un incremento dell'incentivazione tariffaria (30 euro/MWh di energia prodotta) per gli impianti di cui all'art. 8, comma 4, che rispettano i requisiti di emissione in atmosfera individuati nell'allegato 5 di tale decreto; Visto l'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo cui il premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, e' concesso se l'impianto rispetta i valori medi mensili dei parametri previsti nella tabella dell'allegato ed utilizza un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni dell'autorizzazione oppure, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 15 MW, un sistema di analisi delle emissioni (SAE); Visto l'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo cui, per l'accesso al premio tariffario di cui all'art. 8, comma 7, devono essere stabilite, con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le modalita' con le quali le competenti agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di accesso al premio, ed il relativo costo a carico dei produttori elettrici, nonche' le caratteristiche e le prestazioni minime del SAE; Visto l'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede i requisiti dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera utilizzati ai fini del controllo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti per l'esercizio degli impianti; Considerato che il SAE utilizzato ai fini dell'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012 puo' essere soggetto ad un'applicazione soltanto parziale delle caratteristiche tecniche e prestazionali dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato che l'incentivazione prevista dall'art. 8, commi 4 e 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e' accessibile per un numero definito di impianti, individuati sulla base delle procedure previste da tale decreto, elencati in una lista definitivamente chiusa a disposizione del Gestore dei servizi energetici; Visto l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che, nell'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' richiamato ai soli fini dell'individuazione della forma del provvedimento di attuazione; Acquisiti i concerti dei competenti Ministri della salute e dello sviluppo economico; Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella seduta del 2 febbraio 2017; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attivita'. Stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni, di seguito indicato come sistema SAE, utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema SME. 2. Il premio previsto dal comma 1 e' corrisposto agli impianti individuati dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012.