Art. 2 Comunicazioni a carico del gestore dell'impianto 1. Il gestore dell'impianto invia all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente, di seguito Agenzia, ai fini della verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE: a) il progetto del sistema SME o del sistema SAE, con le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione, inclusa l'ubicazione del sistema presso l'impianto di combustione e l'ubicazione dei punti di campionamento e misura. b) le procedure di calibrazione/taratura, garanzia di qualita' dei dati e validazione delle misure, con la documentazione comprovante il rispetto delle pertinenti norme tecniche e prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1, o comma 2. 2. Il gestore dell'impianto invia periodicamente all'Agenzia, ai fini della corresponsione del premio, i dati di monitoraggio relativi ai valori medi mensili dei parametri della tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, rilevati e elaborati in conformita' alle prescrizioni dell'art. 9. 3. I dati di monitoraggio previsti dal comma 2 sono inviati a seguito della comunicazione, da parte dell'Agenzia, che la verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE si e' positivamente conclusa. I dati di monitoraggio di ciascun mese sono inviati entro il termine del secondo mese successivo, a pena di decadenza del diritto all'accesso al relativo premio. E' fatta salva la possibilita' delle procedure previste dal comma 7 di introdurre termini piu' ravvicinati. 4. Il termine di decadenza previsto dal comma 3 non si applica ai dati di monitoraggio dei periodi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto previsti dall'art. 6, comma 2. 5. L'invio delle informazioni previste dal comma 1 non e' richiesto se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema SME che e' stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1. 6. Nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE, il gestore dell'impianto comunica all'Agenzia, con un preavviso di almeno trenta giorni, le date previste per l'esecuzione attivita' di calibrazione e taratura periodiche di cui all'art. 3, comma 7, e, entro trenta giorni dalla relativa esecuzione, appositi rapporti su tali attivita'. E' fatta salva la possibilita' delle procedure previste dal comma 7 di introdurre termini piu' ravvicinati. 7. Le informazioni previste dal comma 1, i dati previsti dal comma 2 e le comunicazioni previste dal comma 6 sono inviati nel rispetto delle procedure di trasmissione, anche basate su sistemi informatici automatici, individuate dalle Agenzie. Le Agenzie assicurano ai gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilita' delle procedure da utilizzare. 8. Alle informazioni previste dal comma 1 e' altresi' allegato, ove non sia stato trasmesso alle autorita' competenti a fini autorizzativi, il progetto dell'impianto di combustione, evidenziando altresi' il consumo di combustibile, l'energia prodotta, i punti di emissione, le caratteristiche chimico-fisiche degli effluenti e i sistemi di abbattimento delle emissioni.