Art. 2 
 
 
                       Comunicazioni a carico 
                      del gestore dell'impianto 
 
  1.  Il  gestore  dell'impianto  invia   all'Agenzia   regionale   o
provinciale per la protezione dell'ambiente  competente,  di  seguito
Agenzia, ai fini della verifica iniziale di idoneita' del sistema SME
o del sistema SAE: 
    a) il progetto  del  sistema  SME  o  del  sistema  SAE,  con  le
istruzioni  tecniche  per  l'esercizio  e  la  manutenzione,  inclusa
l'ubicazione  del  sistema  presso  l'impianto   di   combustione   e
l'ubicazione dei punti di campionamento e misura. 
    b) le procedure di calibrazione/taratura,  garanzia  di  qualita'
dei  dati  e  validazione  delle  misure,   con   la   documentazione
comprovante  il  rispetto   delle   pertinenti   norme   tecniche   e
prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1, o comma 2. 
  2. Il gestore dell'impianto invia  periodicamente  all'Agenzia,  ai
fini della corresponsione del premio, i dati di monitoraggio relativi
ai valori medi mensili dei parametri della  tabella  dell'allegato  5
del decreto ministeriale 6  luglio  2012,  rilevati  e  elaborati  in
conformita' alle prescrizioni dell'art. 9. 
  3. I dati di monitoraggio previsti  dal  comma  2  sono  inviati  a
seguito della comunicazione, da parte dell'Agenzia, che  la  verifica
iniziale di idoneita' del  sistema  SME  o  del  sistema  SAE  si  e'
positivamente conclusa. I dati di monitoraggio di ciascun  mese  sono
inviati entro il termine del  secondo  mese  successivo,  a  pena  di
decadenza del diritto all'accesso al relativo premio. E' fatta  salva
la possibilita' delle procedure previste dal comma  7  di  introdurre
termini piu' ravvicinati. 
  4. Il termine di decadenza previsto dal comma 3 non si  applica  ai
dati di monitoraggio dei periodi precedenti l'entrata in  vigore  del
presente decreto previsti dall'art. 6, comma 2. 
  5. L'invio delle informazioni previste dal comma 1 non e' richiesto
se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del  presente  decreto,
il sistema SME che e' stato prescritto nella autorizzazione integrata
ambientale,   nella   autorizzazione   unica   ambientale   o   nella
autorizzazione alle  emissioni,  relative  all'impianto,  ove  l'atto
autorizzativo imponga  il  rispetto  di  tutte  le  pertinenti  norme
tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1. 
  6. Nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del
sistema SAE, il gestore dell'impianto comunica  all'Agenzia,  con  un
preavviso di almeno trenta giorni, le date previste per  l'esecuzione
attivita' di calibrazione e taratura periodiche di  cui  all'art.  3,
comma 7, e, entro trenta giorni dalla relativa  esecuzione,  appositi
rapporti su tali attivita'. E'  fatta  salva  la  possibilita'  delle
procedure  previste  dal  comma  7   di   introdurre   termini   piu'
ravvicinati. 
  7. Le informazioni previste dal comma 1, i dati previsti dal  comma
2 e le comunicazioni previste dal comma 6 sono inviati  nel  rispetto
delle procedure di trasmissione, anche basate su sistemi  informatici
automatici, individuate  dalle  Agenzie.  Le  Agenzie  assicurano  ai
gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilita' delle procedure  da
utilizzare. 
  8. Alle informazioni previste dal comma 1 e' altresi' allegato, ove
non  sia  stato  trasmesso   alle   autorita'   competenti   a   fini
autorizzativi, il progetto dell'impianto di combustione, evidenziando
altresi' il consumo di combustibile, l'energia prodotta, i  punti  di
emissione, le caratteristiche chimico-fisiche  degli  effluenti  e  i
sistemi di abbattimento delle emissioni.