Art. 3 
 
 
             Verifica iniziale di idoneita' del sistema 
                 e verifica dei dati di monitoraggio 
 
  1. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'art.  2,
comma 1, le agenzie valutano, ai  fini  della  verifica  iniziale  di
idoneita' del sistema SME o del sistema SAE: 
    la capacita' del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni,
in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, in relazione alle
caratteristiche delle sostanze stesse e  dei  valori  da  rispettare,
verificando in particolare  l'idoneita'  del  sistema  rispetto  alle
caratteristiche ed alle  pertinenti  norme  tecniche  e  prescrizioni
dell'art. 9; 
    la correttezza delle  procedure  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b). 
  2. La verifica prevista dal comma 1 e' effettuata sulla base  della
documentazione inviata dal gestore  dell'impianto  e  sulla  base  di
eventuali attivita' sul campo. 
  3. A seguito di ciascun invio  dei  dati  di  monitoraggio  di  cui
all'art. 2, comma 2, le agenzie  accertano  il  rispetto  dei  valori
limite di emissione mensili della tabella dell'allegato 5 del decreto
ministeriale 6 luglio 2012 attraverso la verifica della correttezza e
completezza dei dati ricevuti. Fatto salvo il caso previsto dal comma
6, le verifiche dei dati di monitoraggio sono effettuate solo  se  la
verifica prevista dal comma 1 si e' positivamente conclusa. 
  4. Se la documentazione inviata dal gestore dell'impianto  al  fine
di fornire le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, o  i  dati  di
monitoraggio di cui all'art.  2,  comma  2,  e'  carente  o  difforme
rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 o le procedure di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), non risultano corrette, le agenzie richiedono
al gestore chiarimenti e integrazioni. 
  5. In occasione di ciascun  invio,  i  dati  di  monitoraggio  sono
trasmessi in relazione a tutti i mesi civili di esercizio  successivi
a quelli  oggetto  del  precedente  invio,  inclusi  i  mesi  in  cui
risultano superamenti dei valori limite ed in cui il rilevamento  non
e' risultato valido. In caso di mancato invio di dati relativi ad uno
o piu' mesi civili di esercizio e in  caso  di  mancato  invio  delle
comunicazioni previste dall'art.  2,  comma  6,  le  agenzie  possono
stabilire che non si proceda alla verifica dei dati  di  monitoraggio
relativi ai mesi successivi. 
  6. La verifica prevista dal comma 1 non e' richiesta se il  gestore
dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema  SME
che e' stato prescritto nella  autorizzazione  integrata  ambientale,
nella autorizzazione unica ambientale  o  nella  autorizzazione  alle
emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il
rispetto  di  tutte  le  pertinenti  norme  tecniche  e  prescrizioni
dell'art. 9, comma 1. 
  7. La verifica iniziale di idoneita' del sistema SME e del  sistema
SAE e, nei casi di cui al comma  6,  l'autorizzazione  individuano  i
modi ed  i  tempi  in  cui  il  gestore  dell'impianto  eseguira'  le
attivita' di calibrazione e taratura periodiche nel corso dell'intero
periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE. 
  8. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli  esiti  della
verifica prevista  dal  comma  1,  entro  30  giorni  dalla  relativa
conclusione, e gli esiti delle verifiche  dei  dati  di  monitoraggio
oggetto di invio, entro 90 giorni dalla ricezione dei dati. 
  9. Resta ferma la responsabilita'  del  gestore  dell'impianto,  ai
sensi  della  vigente  normativa,  in  caso   di   presentazione   di
dichiarazioni o di documentazioni false oppure  attestanti  cose  non
vere ai fini dell'accesso al premio tariffario.