Art. 3 Verifica iniziale di idoneita' del sistema e verifica dei dati di monitoraggio 1. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'art. 2, comma 1, le agenzie valutano, ai fini della verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE: la capacita' del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni, in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, in relazione alle caratteristiche delle sostanze stesse e dei valori da rispettare, verificando in particolare l'idoneita' del sistema rispetto alle caratteristiche ed alle pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9; la correttezza delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. La verifica prevista dal comma 1 e' effettuata sulla base della documentazione inviata dal gestore dell'impianto e sulla base di eventuali attivita' sul campo. 3. A seguito di ciascun invio dei dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, le agenzie accertano il rispetto dei valori limite di emissione mensili della tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati ricevuti. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, le verifiche dei dati di monitoraggio sono effettuate solo se la verifica prevista dal comma 1 si e' positivamente conclusa. 4. Se la documentazione inviata dal gestore dell'impianto al fine di fornire le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, o i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, e' carente o difforme rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 o le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non risultano corrette, le agenzie richiedono al gestore chiarimenti e integrazioni. 5. In occasione di ciascun invio, i dati di monitoraggio sono trasmessi in relazione a tutti i mesi civili di esercizio successivi a quelli oggetto del precedente invio, inclusi i mesi in cui risultano superamenti dei valori limite ed in cui il rilevamento non e' risultato valido. In caso di mancato invio di dati relativi ad uno o piu' mesi civili di esercizio e in caso di mancato invio delle comunicazioni previste dall'art. 2, comma 6, le agenzie possono stabilire che non si proceda alla verifica dei dati di monitoraggio relativi ai mesi successivi. 6. La verifica prevista dal comma 1 non e' richiesta se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema SME che e' stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1. 7. La verifica iniziale di idoneita' del sistema SME e del sistema SAE e, nei casi di cui al comma 6, l'autorizzazione individuano i modi ed i tempi in cui il gestore dell'impianto eseguira' le attivita' di calibrazione e taratura periodiche nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE. 8. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli esiti della verifica prevista dal comma 1, entro 30 giorni dalla relativa conclusione, e gli esiti delle verifiche dei dati di monitoraggio oggetto di invio, entro 90 giorni dalla ricezione dei dati. 9. Resta ferma la responsabilita' del gestore dell'impianto, ai sensi della vigente normativa, in caso di presentazione di dichiarazioni o di documentazioni false oppure attestanti cose non vere ai fini dell'accesso al premio tariffario.