Art. 4 Controlli successivi 1. Fatte salve le eventuali attivita' sul campo finalizzate alla verifica iniziale di idoneita', le agenzie effettuano controlli presso gli impianti assicurando, per ciascun impianto, almeno un controllo ogni due anni civili durante i quali l'impianto sia in esercizio per uno o piu' mesi. Tali controlli, organizzati anche sulla base delle comunicazioni relative alle attivita' di calibrazione e taratura periodiche dell'art. 2, comma 6, sono finalizzati ad accertare la corretta applicazione, nel corso del tempo, delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ed il mantenimento del rispetto delle caratteristiche, delle prestazioni minime e delle altre prescrizioni dell'art. 9. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli esiti di tali controlli annuali entro 60 giorni dalla relativa effettuazione. 2. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano situazioni critiche che hanno compromesso la validita' dei dati di monitoraggio, le agenzie non considerano validi i dati relativi ai precedenti mesi di esercizio, fatti salvi i periodi per cui hanno gia' comunicato il rispetto dei valori limite ai sensi dell'art. 3, comma 7. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano altre situazioni critiche le agenzie possono, anche a seguito di controlli supplementari presso la sede dell'impianto, prescrivere interventi correttivi e, in caso di mancata adozione entro il termine concesso, possono stabilire che non si proceda ad ulteriori attivita' di verifica e comunicazione di cui al presente articolo in relazione al gestore interessato. 3. Le agenzie possono in qualsiasi momento richiedere al gestore dell'impianto di relazionare in merito a possibili situazioni critiche che risultino dalle informazioni inviate dal gestore sui mesi in cui il rilevamento non e' risultato valido, sul mancato funzionamento del sistema SME e del sistema SAE o del sistema di abbattimento delle emissioni, sulle attivita' di calibrazione e taratura effettuate, sulle manutenzioni effettuate e su qualsiasi altro aspetto rilevante ai fini del presente decreto. In tali casi, le agenzie possono effettuare presso l'impianto controlli supplementari rispetto ai controlli di cui al comma 1 e, se si accerta la sussistenza di situazioni critiche, prescrivere interventi correttivi agli effetti previsti dal comma 2.