Art. 5 Convenzioni per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli 1. La verifica iniziale di idoneita' di cui all'art. 3, comma 1, la verifica dei dati di cui all'art. 3, comma 3, ed i controlli di cui all'art. 4 possono essere, interamente o parzialmente, delegati dalle agenzie, attraverso apposite convenzioni, a laboratori pubblici o privati o ad altri enti aventi una specifica competenza in materia. I soggetti ai quali sono delegati attivita' sul campo e controlli presso gli impianti devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. 2. In caso di attivita' delegate dalle convenzioni previste dal comma 1, i riferimenti alle agenzie, contenuti negli articoli 2, 3 e 4, si intendono effettuati ai soggetti delegati, fermo restando quanto previsto dal comma 5. I soggetti delegati non devono fornire alcuna prestazione o servizio ai gestori oggetto di verifiche e controlli. Le convenzioni previste dal comma 1 contengono una apposita clausola in tal senso. 3. Le convenzioni previste dal comma 1 disciplinano anche il tipo e l'entita' delle attivita' delegate, le modalita' di esecuzione, i poteri di supervisione sul soggetto delegato, il coordinamento con attivita' effettuate direttamente dalle agenzie e le modalita' di comunicazione dei dati, delle informazioni e degli esiti delle attivita' tra le agenzie e il soggetto delegato. 4. In caso di stipulazione delle convenzioni previste dal comma 1 le agenzie assicurano ai gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilita' dei soggetti delegati che devono ricevere dati e informazioni o effettuare attivita' sul campo e controlli presso gli impianti, in luogo delle agenzie, ed ai quali devono essere versati, qualora ammesso dalle procedure amministrative e contabili stabilite a livello regionale, gli importi previsti dall'art. 8. 5. In tutti i casi, le agenzie provvedono direttamente ad effettuare la comunicazione al Gestore del servizio elettrico prevista dall'art. 7 e le comunicazioni al gestore dell'impianto previste dal presente decreto e ad assumere le decisioni previste dall'art. 3, comma 5, dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 8.