Art. 6 Decorrenza del premio tariffario 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il periodo di accesso al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data in cui il gestore dell'impianto utilizza un sistema SME o un sistema SAE soggetto a positiva verifica iniziale di idoneita' e applica le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), soggette a positiva verifica iniziale di idoneita'. I periodi in cui il sistema sia stato in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica iniziale di idoneita' non possono essere considerati ai fini dell'accesso al premio. 2. In caso di sistemi SME previsti dall'art. 3, comma 6, messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di accesso al premio decorre, senza l'obbligo della verifica iniziale di idoneita', dal primo mese civile successivo alla data della messa in esercizio del sistema. In tali casi, se la messa in esercizio del sistema SME precede il termine iniziale del periodo di attivita' a cui si riferiscono le incentivazioni che sono state riconosciute all'impianto sulla base al decreto ministeriale 6 luglio 2012, il periodo di accesso al premio decorre da tale termine. 3. Il gestore invia i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, successivi al pertinente termine di decorrenza previsto dal presente articolo.