Art. 7 Comunicazione del rispetto delle condizioni per l'accesso al premio tariffario 1. Le agenzie comunicano al Gestore dei servizi energetici, utilizzando l'indice dell'allegato I, gli esiti della verifica prevista dall'art. 3, comma 1, e, periodicamente, i mesi civili in cui i valori limite di cui all'art. 3, comma 3, sono stati rispettati, ai fini della corresponsione del premio a conguaglio, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, da erogare in relazione a tale numero di mensilita'. La comunicazione e' effettuata entro 90 giorni dalla ricezione dei dati oggetto di verifica. 2. Le agenzie possono concordare con il Gestore dei sevizi energetici specifiche modalita', anche basate su sistemi informatici, per la comunicazione prevista dal comma 1.