Art. 8 
 
 
                        Costi delle attivita' 
                       di verifica e controllo 
 
  1. I costi delle attivita'  di  verifica,  dei  controlli  e  delle
comunicazioni di cui al presente decreto  sono  posti  a  carico  del
gestore dell'impianto interessato sulla base delle  tariffe  previste
dall'allegato  II.  Gli  importi  sono  versati  con  le  tempistiche
previste dall'allegato II, all'Agenzia o ai soggetti delegati di  cui
all'art.  5  nei  modi  previsti  dalle  procedure  amministrative  e
contabili stabilite a livello regionale in  conformita'  ai  relativi
ordinamenti. In caso di mancato o incompleto versamento degli importi
dovuti le agenzie possono stabilire che non si proceda  ad  ulteriori
attivita' di verifica e di comunicazione di cui al presente  articolo
in relazione al gestore interessato.