Art. 8 Costi delle attivita' di verifica e controllo 1. I costi delle attivita' di verifica, dei controlli e delle comunicazioni di cui al presente decreto sono posti a carico del gestore dell'impianto interessato sulla base delle tariffe previste dall'allegato II. Gli importi sono versati con le tempistiche previste dall'allegato II, all'Agenzia o ai soggetti delegati di cui all'art. 5 nei modi previsti dalle procedure amministrative e contabili stabilite a livello regionale in conformita' ai relativi ordinamenti. In caso di mancato o incompleto versamento degli importi dovuti le agenzie possono stabilire che non si proceda ad ulteriori attivita' di verifica e di comunicazione di cui al presente articolo in relazione al gestore interessato.