Art. 9 Sistemi di monitoraggio delle emissioni 1. Ai fini dell'accesso al premio il gestore di impianti di potenza termica nominale superiore a 15 MW deve utilizzare, per il monitoraggio delle emissioni, un sistema SME conforme alla norma UNI EN 14181 e, per quanto non disposto da tale norma, alle prescrizioni previste dall'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 e dalle pertinenti norme regionali relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni. 2. In caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 15 MW puo' essere utilizzato, in alternativa al sistema SME, un sistema SAE conforme almeno alla norma UNI EN 15267/2009, nonche' alle caratteristiche, alle prestazioni minime ed alle altre prescrizioni previste dall'allegato III, sezione I. 3. Per tutti i sistemi SME e SAE previsti dai commi 1 e 2 non si applica, ai fini del presente decreto, il numero minimo di ore di normale funzionamento nel mese civile previsto dal punto 5.2.3. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. 4. I dati di monitoraggio previsti dall'art. 2, comma 2, rilevati da tutti i sistemi SME e SAE sono archiviati ed inviati dal gestore dell'impianto alle agenzie utilizzando il formato previsto dall'allegato III, sezione II. 5. L'individuazione di ciascun impianto di combustione a cui riferire le disposizioni del presente decreto, inclusa la soglia di potenza termica nominale prevista dal comma 2, e' effettuata sulla base delle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 6. I sistemi SAE previsti dal presente decreto non possono essere in alcun caso utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione previsti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. Roma, 14 aprile 2017 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dello sviluppo economico Calenda