Art. 2 
 
 
                      Organizzazione del corso 
 
  1. Il corso di  addestramento  alle  tecniche  di  sopravvivenza  e
salvataggio di cui all'art. 1, ha una durata non inferiore alle venti
ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche  e
di cui non meno  di  otto  impiegate  per  la  teoria.  Il  programma
(teorico-pratico)  da  svolgere  e'  conforme   a   quello   indicato
nell'allegato A al presente decreto. 
  2. Al  suddetto  corso  di  addestramento  possono  essere  ammessi
candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti  della
capacita' massima ammissibile in base  alle  dimensioni  dell'aula  a
tale  scopo  autorizzata,  al  numero   degli   istruttori   e   alle
attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti
al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi
per istruttore. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto.