Art. 2 Organizzazione del corso 1. Il corso di addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio di cui all'art. 1, ha una durata non inferiore alle venti ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche e di cui non meno di otto impiegate per la teoria. Il programma (teorico-pratico) da svolgere e' conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto. 2. Al suddetto corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacita' massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi per istruttore. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.