Art. 3 
 
 
                    Accertamento delle competenze 
 
  1. Al completamento del corso, ogni candidato  sostiene  un  esame,
consistente in  una  prova  teorico-pratica,  che  verra'  svolta  al
termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un
Ufficiale  ovvero  da  un   Sottufficiale   del   ruolo   marescialli
appartenente al Corpo delle  capitanerie  di  porto  e  composta  dal
direttore del corso e da un membro del corpo  istruttori  che  svolge
anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una  prova  scritta  (test  di trenta
domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di  risposta)
della durata non superiore a 60 minuti ed  una  prova  pratica  nella
quale il candidato dovra' dimostrare  di  aver  acquisito  l'abilita'
pratica  nell'applicazione  delle   tecniche   di   sopravvivenza   e
salvataggio, mediante lo svolgimento delle prove  pratiche  riportate
nell'allegato F. Per la prova scritta, ad  ogni  risposta  esatta  e'
assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge  il
punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio  di
valutazione, per singolo candidato, sara' espresso secondo  la  scala
tassonomica riportata in allegato D  e  si  intende  superata  se  si
raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala  numerica  6).
L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.