Art. 4 Rilascio dell'attestato di superamento del corso di sopravvivenza e salvataggio e mantenimento delle competenze 1. Ai candidati che superano l'esame di cui all'art. 3, e' rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell'allegato E del presente decreto. 2. L'addestramento ha validita' quinquennale. Il personale in possesso dell'attestato di addestramento di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 5. 3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti gia' eseguiti.