Art. 4 
 
 
  Rilascio dell'attestato di superamento del corso di sopravvivenza 
            e salvataggio e mantenimento delle competenze 
 
  1. Ai  candidati  che  superano  l'esame  di  cui  all'art.  3,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell'allegato E
del presente decreto. 
  2. L'addestramento  ha  validita'  quinquennale.  Il  personale  in
possesso dell'attestato di addestramento di  cui  al  comma  1,  ogni
cinque  anni  deve  dimostrare  di  aver  mantenuto  il  livello   di
addestramento  richiesto,  mediante  la  frequenza  di  un  corso  di
aggiornamento (refresher training) secondo le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5. 
  3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  ed  ancora  in
corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al
comma  2  del  presente  articolo  tenendo  conto   degli   eventuali
aggiornamenti gia' eseguiti.