Art. 7 Norme transitorie 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli istituti, enti o societa' riconosciuti che svolgono i corsi di sopravvivenza e salvataggio ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1987, dovranno essere riconosciuti, secondo le previsioni contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del 1 luglio 2018, l'impianto natatorio e/o lo specchio acqueo precedentemente autorizzato nonche' i docenti gia' accreditati. 2. Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o societa' di cui al comma precedente potranno continuare ad operare solo se avranno dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2017 Il comandante generale: Melone