Art. 7 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli
istituti, enti o  societa'  riconosciuti  che  svolgono  i  corsi  di
sopravvivenza e salvataggio  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  6
aprile 1987, dovranno  essere  riconosciuti,  secondo  le  previsioni
contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del
1  luglio  2018,  l'impianto  natatorio  e/o   lo   specchio   acqueo
precedentemente autorizzato nonche' i docenti gia' accreditati. 
  2. Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o societa' di  cui  al
comma precedente potranno  continuare  ad  operare  solo  se  avranno
dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni
del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 maggio 2017 
 
                                       Il comandante generale: Melone