IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW'78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/1, paragrafo1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.2 del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime per la prevenzione e per la lotta antincendio; Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento relativo all'antincendio avanzato per il personale marittimo; Vista la regola V/1-1.2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi petroliere e chimichiere; Vista la regola V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi gasiere; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il modello di corso IMO 1.20 «Fire prevention and fire fighting» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso antincendio di base, e il modello di corso IMO 2.03 «Advanced training in fire fighting» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso antincendio avanzato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001; Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 che disciplina le «Modalita' di aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alle sopra citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del relativo codice STCW; Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 11324 del 18 aprile 2017; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformita' rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche' l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformita' rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW. 2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformita' alle norme di cui al comma 1. 3. I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all'organizzazione, alle modalita' operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita' elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua versione aggiornata. 4. Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di cui all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere.