IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO 
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW'78), nella sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla  Convenzione  STCW'78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle Parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista la regola VI/1,  paragrafo1,  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata  e  la  corrispondente  sezione  A-VI/1.2.1.1.2  del
codice STCW, relative allo  standard  di  conoscenze  minime  per  la
prevenzione e per la lotta antincendio; 
  Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione  A-VI/3  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti   minimi   obbligatori   per    l'addestramento    relativo
all'antincendio avanzato per il personale marittimo; 
  Vista  la  regola  V/1-1.2  dell'annesso  alla  Convenzione   sopra
richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-1.1  del  codice  STCW,
relativa ai requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento  del
personale  che  presta  servizio  a  bordo  di  navi   petroliere   e
chimichiere; 
  Vista  la  regola  V/1-2.2  dell'annesso  alla  Convenzione   sopra
richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-2.1  del  codice  STCW,
relativa ai requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento  del
personale che presta servizio a bordo di navi gasiere; 
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il modello di  corso  IMO  1.20  «Fire  prevention  and  fire
fighting» relativo alle linee  guida  per  l'elaborazione  del  corso
antincendio di base,  e  il  modello  di  corso  IMO  2.03  «Advanced
training  in  fire  fighting»   relativo   alle   linee   guida   per
l'elaborazione del corso antincendio avanzato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale  del
Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; 
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  aprile  1987   relativo   alla
«Istituzione  dei  corsi  antincendio  di  base  e  avanzato  per  il
personale marittimo», come  modificato  dal  decreto  dirigenziale  7
agosto 2001; 
  Visto il decreto  dirigenziale  9  marzo  2016  che  disciplina  le
«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di
base»; 
  Visto il decreto dirigenziale 1°  aprile  2016  che  disciplina  le
«Modalita' di aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato»; 
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alle  sopra
citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso
alla  Convenzione  sopra  richiamata  e  le  corrispondenti   sezioni
A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e  A-V/1-2.1  del  relativo  codice
STCW; 
  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 11324 del 18 aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina  l'addestramento  antincendio  di
base (Fire Prevention  and  fire  fighting)  e  antincendio  avanzato
(Advanced training in fire fighting) per il personale  marittimo,  in
conformita' rispettivamente alla regola  VI/1,  paragrafo  1  e  VI/3
dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione  aggiornata
e alle corrispondenti sezioni  A-VI/1.2.1.1.2  e  A-VI/3  del  codice
STCW,  nonche'  l'organizzazione  antincendio  a  bordo  delle   navi
petrolierie, chimichiere e  gasiere  in  conformita'  rispettivamente
alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla  Convenzione  STCW'78
nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1
e A-V/1-2.1 del codice STCW. 
  2. Il personale destinato a  prestare  servizio  a  bordo  di  navi
soggette  all'applicazione  delle  disposizioni   della   Convenzione
STCW'78 nella sua versione aggiornata, e  comunque  prima  di  essere
assegnato a  qualsiasi  funzione  di  servizio  a  bordo,  riceve  un
appropriato addestramento antincendio di  base  in  conformita'  alle
norme di cui al comma 1. 
  3. I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato  a
dirigere le operazioni  di  lotta  antincendio  a  bordo,  dopo  aver
conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base,  devono
ricevere  un  addestramento  antincendio  avanzato,  con  particolare
riferimento   all'organizzazione,   alle   modalita'   operative   di
intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di
aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita' elencate
nella colonna 1 della  tabella  A-VI/3  del  codice  STCW  nella  sua
versione aggiornata. 
  4.  Per  i  comandanti,  gli  ufficiali  ed  ogni  altro  marittimo
destinati  ad  imbarcare  a  bordo  di  navi  cisterna   (petroliere,
chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di  cui
all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai  corsi
di addestramento di  base  per  le  navi  petroliere,  chimichiere  e
gasiere.