Art. 2 
 
 
       Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato 
 
  1. Il corso di addestramento antincendio di base di cui all'art. 1,
comma 2, ha una durata non inferiore  alle  15  ore,  comprensivo  di
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da  svolgere
e' conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto. 
  2. Il corso di addestramento antincendio avanzato di  cui  all'art.
1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore,  comprensivo  di
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da  svolgere
e' conforme a quello indicato nell'allegato A1 al presente decreto. 
  3. Ai  suddetti  corsi  di  addestramento  possono  essere  ammessi
candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti  della
capacita' massima ammissibile in base  alle  dimensioni  dell'aula  a
tale  scopo  autorizzata,  al  numero   degli   istruttori   e   alle
attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati
gruppi non superiori a 7  allievi  per  istruttore  ed  ogni  allievo
effettua tutte le tipologie d'intervento elencate negli addestramenti
pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1. 
  4. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto. 
  5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  4,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire. 
  6. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto.