Art. 2 Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato 1. Il corso di addestramento antincendio di base di cui all'art. 1, comma 2, ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere e' conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto. 2. Il corso di addestramento antincendio avanzato di cui all'art. 1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere e' conforme a quello indicato nell'allegato A1 al presente decreto. 3. Ai suddetti corsi di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacita' massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati gruppi non superiori a 7 allievi per istruttore ed ogni allievo effettua tutte le tipologie d'intervento elencate negli addestramenti pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1. 4. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 4, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.