Art. 3 
 
 
                    Accertamento delle competenze 
 
  1. Al completamento dei singoli corsi di addestramento di  base  ed
avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una  prova
teorico-pratica, che verra'  svolta  al  termine  del  corso  stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale  ovvero  da  un
Sottufficiale del  ruolo  marescialli  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto e composta dal  direttore  del  corso  e  da  un
membro  del  corpo  istruttori  che  svolge  anche  le  funzioni   di
segretario. 
  2. Gli esami di cui al comma 1, relativi  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A per il corso antincendio di base e  nell'allegato  A1
per il corso antincendio avanzato, si articolano in una prova scritta
(test di 30 domande a scelta multipla con cinque  differenti  ipotesi
di risposta) della durata di 60  minuti  ed  una  prova  pratica  per
gruppo di candidati (numero massimo 7). Per l'antincendio di base,  i
candidati devono dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica e le
capacita'  nell'utilizzo  delle  tecniche  della  lotta  antincendio,
effettuando per gruppo, tutte le  tipologie  di  intervento  elencate
nell'addestramento pratico di cui al programma  in  allegato  A.  Per
l'antincendio avanzato, invece, i candidati  devono  dimostrare,  per
gruppo (numero massimo 7 persone), di saper organizzare e/o  dirigere
le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie
di lotta antincendio a bordo incluso l'utilizzo degli impianti fissi.
Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e
la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio  minimo  di
21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio  di  valutazione,  per
singolo  candidato,  sara'  espresso  secondo  la  scala  tassonomica
riportata in allegato D e si intende  superata  se  si  raggiunge  il
giudizio di sufficiente (voto nella scala  numerica  6).  L'esame  e'
superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.