Art. 3 Accertamento delle competenze 1. Al completamento dei singoli corsi di addestramento di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario. 2. Gli esami di cui al comma 1, relativi agli argomenti indicati nell'allegato A per il corso antincendio di base e nell'allegato A1 per il corso antincendio avanzato, si articolano in una prova scritta (test di 30 domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica per gruppo di candidati (numero massimo 7). Per l'antincendio di base, i candidati devono dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica e le capacita' nell'utilizzo delle tecniche della lotta antincendio, effettuando per gruppo, tutte le tipologie di intervento elencate nell'addestramento pratico di cui al programma in allegato A. Per l'antincendio avanzato, invece, i candidati devono dimostrare, per gruppo (numero massimo 7 persone), di saper organizzare e/o dirigere le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie di lotta antincendio a bordo incluso l'utilizzo degli impianti fissi. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.