Art. 4 
 
Rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base
  ed avanzato e mantenimento delle competenze 
 
  1. Ai candidati che superano  gli  esami  di  cui  all'art.  3,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli  allegati
E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio
di base e per il corso antincendio avanzato. 
  2. Gli addestramenti hanno validita' quinquennale. Il marittimo  in
possesso dell'attestato di cui al comma  1,  ogni  cinque  anni  deve
dimostrare di aver mantenuto il livello di  addestramento  richiesto,
mediante  la  frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento  (refresher
training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 5. 
  3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  ed  ancora  in
corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al
comma  2  del  presente  articolo  tenendo  conto   degli   eventuali
aggiornamenti gia' eseguiti.