Art. 4 Rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base ed avanzato e mantenimento delle competenze 1. Ai candidati che superano gli esami di cui all'art. 3, e' rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato. 2. Gli addestramenti hanno validita' quinquennale. Il marittimo in possesso dell'attestato di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 5. 3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti gia' eseguiti.