Art. 5 
 
 
            Aggiornamento dell'addestramento antincendio 
                         di base e avanzato 
 
  1. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio  di  base,  della
durata di almeno 8  ore,  e'  svolto  presso  gli  istituti,  enti  o
societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del  corso  antincendio
di base, secondo il programma di  cui  all'allegato  G.  Allo  stesso
possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati  e  comunque
secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2. 
  2. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio  avanzato,  della
durata di almeno 12 ore, e' effettuato in  maniera  completa,  presso
gli istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei  allo  svolgimento
del  corso  antincendio  avanzato,  secondo  il  programma   di   cui
all'allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o societa'  di
cui sopra, della  durata  di  almeno  8  ore  (secondo  il  programma
riportato in allegato H1) e  parte  a  bordo  (secondo  il  programma
riportato in allegato H2). All'aggiornamento  effettuato  presso  gli
istituti, enti o societa', possono essere ammessi un  numero  massimo
di 20 candidati e comunque secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  3
dell'art. 2. 
  3. Anche per i corsi di aggiornamento gli istituti, enti o societa'
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che  intendono  svolgerli
devono darne comunicazione, volta  per  volta,  alla  Capitaneria  di
Porto competente per territorio secondo  le  disposizioni  in  vigore
relative  all'organizzazione  dei  corsi  di  addestramento   e   per
conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 
  4. Al termine dei corsi di  aggiornamento  antincendio  di  base  e
avanzato, il direttore  del  corso,  responsabile  dell'aggiornamento
stesso, redige un verbale dei partecipanti ai  corsi  e  rilascia  un
attestato ai candidati risultati idonei, come da modello  allegato  L
per  l'aggiornamento  dell'antincendio  di  base  e  allegato  M  per
l'aggiornamento dell'antincendio avanzato. 
  5. Gli addestramenti di cui al  programma  in  allegato  H2,  quale
completamento  del  percorso  di  aggiornamento   per   l'antincendio
avanzato, sono svolti a bordo della nave,  sotto  la  supervisione  e
responsabilita' della Compagnia di  navigazione,  come  definita  dal
decreto legislativo n. 71, del  12  maggio  2015,  che  a  tal  fine,
attraverso  una  procedura  documentata,  disciplina  l'attivita'   e
provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che
sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed  allo  svolgimento
dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato i  corsi  di
cui al presente decreto. 
  La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di  tempo
dedicati   allo   svolgimento   dell'addestramento   a   bordo,   non
interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la
normativa vigente. 
  Al termine dell'aggiornamento, il  responsabile  dell'addestramento
effettuato a bordo, rilascia un'attestazione come da modello allegato
N.