Art. 5 Aggiornamento dell'addestramento antincendio di base e avanzato 1. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio di base, della durata di almeno 8 ore, e' svolto presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio di base, secondo il programma di cui all'allegato G. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2. 2. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato, della durata di almeno 12 ore, e' effettuato in maniera completa, presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio avanzato, secondo il programma di cui all'allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o societa' di cui sopra, della durata di almeno 8 ore (secondo il programma riportato in allegato H1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato H2). All'aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o societa', possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2. 3. Anche per i corsi di aggiornamento gli istituti, enti o societa' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che intendono svolgerli devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di Porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 4. Al termine dei corsi di aggiornamento antincendio di base e avanzato, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti ai corsi e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato L per l'aggiornamento dell'antincendio di base e allegato M per l'aggiornamento dell'antincendio avanzato. 5. Gli addestramenti di cui al programma in allegato H2, quale completamento del percorso di aggiornamento per l'antincendio avanzato, sono svolti a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilita' della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata, disciplina l'attivita' e provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato i corsi di cui al presente decreto. La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attivita' operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente. Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento effettuato a bordo, rilascia un'attestazione come da modello allegato N.