Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 ottobre 2017. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi antincendio di base ed avanzato, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987, qualora intendano continuare ad erogare i corsi antincendio di base ed avanzato, secondo le previsioni del presente decreto, presentano formale istanza di riconoscimento al fine di attivare una nuova fase istruttoria ai sensi del decreto 8 marzo 2007.