Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 30  ottobre  2017.  Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti  o
societa' riconosciuti idonei allo svolgimento dei  corsi  antincendio
di base ed avanzato, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987,
qualora intendano continuare ad erogare i corsi antincendio  di  base
ed avanzato, secondo le previsioni del presente  decreto,  presentano
formale istanza di riconoscimento al fine di attivare una nuova  fase
istruttoria ai sensi del decreto 8 marzo 2007.